Organizzazione e governo societario.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 5 agosto 2004 Organizzazione e governo societario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); Visto l'art. 53, comma 1, lettera d), TUB che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Visto l'art. 67, comma 1, lettera d), TUB che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Visto l'art. 107, comma 2, TUB che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; Considerata la disciplina dell'amministrazione e controllo contenuta nel libro V del codice civile, che consente alle societa' di scegliere statutariamente tra un sistema che prevede un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale (modello tradizionale), un sistema che prevede un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (modello dualistico) e un sistema che prevede un consiglio di amministrazione, all'interno del quale e' istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione (modello monistico); Considerata la disciplina dei controlli contenuta nel medesimo libro V del codice civile che reca la distinzione soggettiva tra il controllo sull'amministrazione e il controllo contabile affidato ad un revisore esterno; Visti gli articoli 52, comma 1, e 112, comma 1, TUB in base ai quali lo statuto delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i compiti e i poteri necessari ai fini della comunicazione alla Banca d'Italia delle irregolarita'...

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