DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 agosto 2011, n. 31 - Organizzazione della formazione professionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 6 settembre 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1089 del 18 luglio 2011;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. In esecuzione dell'art. 14, commi 2 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono istituite le aree 'Formazione professionale tedesca' e 'Formazione professionale italiana' che fanno capo rispettivamente al Dipartimento istruzione e formazione tedesca e al Dipartimento istruzione e formazione italiana.

  1. Sono di competenza delle aree di cui al comma 1 la formazione al lavoro, l'apprendistato, la formazione continua sul lavoro e l'orientamento alla formazione professionale previste dalla legislazione vigente.

Art. 2

Competenze dell'area 'Formazione professionale tedesca' 1. L'area 'Formazione professionale tedesca' provvede:

alla programmazione, alla realizzazione e al controllo delle attivita', dirette ed indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione professionale e riqualificazione degli adulti, dell'apprendistato e della formazione continua sul lavoro e delle relative strutture;

alla formazione iniziale e continua degli insegnanti;

all'orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale;

all'ordinamento dell'apprendistato;

alla formazione dei maestri artigiani.

Art. 3

Competenze dell'area 'Formazione professionale italiana' 1. L'area 'Formazione professionale italiana' provvede:

alla programmazione, alla realizzazione e al controllo delle attivita', dirette ed indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione professionale e riqualificazione degli adulti, dell'apprendistato e della formazione continua sul lavoro e delle relative strutture;

alla formazione iniziale e continua degli insegnanti;

all'orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale.

Art. 4

Centro di responsabilita' amministrativa 1. Le aree 'Formazione professionale' sono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1; la distribuzione e l'impiego dei fondi assegnati avvengono nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.

Art. 5

Coordinamento dell'area 1. Al...

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