DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2009, n. 35 - Regolamento concernente l''organizzazione dell''Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell''articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0043)
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in particolare l'articolo 4, comma 6, lettera a);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008 e del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Struttura organizzativa
-
Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: «Agenzia», della quale il direttore e' organo di vertice, e' articolata in 6 settori, di seguito indicati:
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settore amministrazione, affari legali e finanza;
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settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali;
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settore norme di esercizio;
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settore standard tecnici;
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settore autorizzazioni e certificazioni;
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settore ispettorato e controlli.
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-
Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata allo statuto dell'Agenzia, il numero degli uffici, in cui si articolano i settori di cui al comma 1, e' determinato in 27.
-
Con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici periferici, anche in considerazione delle intese di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed all'istituzione di unita' operative anche all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.
-
L'Agenzia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia.
.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
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- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente...
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