DECRETO 25 febbraio 2010 - Organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita''. (10A05713)

IL MINISTRO

PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e' stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento per le pari opportunita' quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2004, n. 66, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita';

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2005, n. 40, relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento per le pari opportunita';

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

Vista la legge 24 dicembre, 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un Piano contro la violenza alle donne;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2, a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunita' «promuove e sostiene, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita', dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo per le misure anti-tratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 2007, n. 198, relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunita';

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il...

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