DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520 - Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1997, n. 520.
Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e
degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la
disciplina delle funzioni dirigenziali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,
che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni regolamentari in
ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' in merito all'esercizio dei poteri di
gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata, altresi', l'esigenza di provvedere alla disciplina delle
funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Denominazioni
-
Nel presente regolamento sono denominati:
a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario
generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli
affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e
21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si
articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
g) servizi: unita' operative di base di livello dirigenziale.
Art. 2.
Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari
-
Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3
dell'articolo 21 della legge, puo' essere interamente riorganizzato
il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilita'
di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorche' il dipartimento
stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5
dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto e' abrogato dalla data
di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.
-
Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine
di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il segretario
generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n.
543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su
proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei
relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri
funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei
relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario
generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi
attribuzioni strumentali di carattere generale.
-
I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di
responsabilita' gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a
dirigenti parte dei propri poteri.
-
Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o
Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui
all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro
30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento.
Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale,
le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai
dirigenti.
Art. 3.
Cessazione dell'affidamento
-
Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi
dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la
prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul
lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e
quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del
segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data
di giuramento del nuovo Governo.
Art. 4.
Poteri del vicesegretario generale
-
Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in
caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate.
Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale
puo' attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della
presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.
Art. 5.
Norme abrogative
-
Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici
nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate
dall'articolo 28 della legge, ferma restando la valutazione delle
professionalita' suggerite dalle specifiche attribuzioni del
dipartimento o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
Art. 6.
Funzioni dirigenziali
-
Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza,
le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento,
indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.
-
La graduazione delle funzioni e responsabilita' del personale di
qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio,
dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e' definita con decreto ministeriale per i
dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario
generale per gli altri dipartimenti.
Art. 7.
Attribuzioni dei dirigenti generali
-
Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente
generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle
corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del
Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro
eventualmente competente, puo' essere affidata a dirigenti generali
di livello C la direzione di servizi di particolare rilevanza.
-
I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono
l'attivita' delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto
funzionamento delle stesse, verificando altresi' la rispondenza dei
risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal
segretario generale, ovvero dall'autorita' politica alla quale il
dipartimento e' affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro
delegate dall'autorita' sovraordinata.
-
In particolare, i capi dei dipartimenti:
a) coadiuvano il segretario generale nello svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 19 della legge, ovvero, nei casi di
dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, coadiuvano questi
nell'espletamento delle rispettive funzioni;
b) formulano proposte e curano l'elaborazione di provvedimenti
anche a contenuto normativo;
c) elaborano piani, programmi e progetti in coerenza con le
direttive ricevute, coordinando le attivita' di supporto
tecnicoamministrativo svolte dalle strutture da loro dipendenti;
d) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti
amministrativi demandati alle strutture da loro dipendenti;
e) sovrintendono all'organizzazione ed all'attivita' di comitati,
commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti
nell'ambito di competenza del proprio dipartimento;
f) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, periodicamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
formulano proposte volte ad individuare strumenti ed unita' di
misurazione dell'efficienza dell'attivita' amministrativa dei singoli
uffici e servizi del dipartimento, nonche' del dipartimento nel suo
complesso.
-
Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del
personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al
dipartimento.
-
I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale
generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del
dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le
competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e
la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del
dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle
attivita' dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio,
anche al fine di garantirne l'uniformita' di indirizzo.
-
In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in
assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte
dell'autorita' sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal
coordinatore di ufficio di livello dirigenziale piu' elevato o, a
parita' di livello, piu' anziano in ruolo.
Art. 8.
Attribuzioni dei coordinatori dei servizi
-
I coordinatori...
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