DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520 - Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3 luglio 1997, n. 520.

Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e

degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la

disciplina delle funzioni dirigenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,

che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni regolamentari in

ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge

23 agosto 1988, n. 400, nonche' in merito all'esercizio dei poteri di

gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, altresi', l'esigenza di provvedere alla disciplina delle

funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei

Ministri;

Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n.

400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazioni

  1. Nel presente regolamento sono denominati:

    a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

    Consiglio dei Ministri;

    b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del

    decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del

    Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la

    Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario

    generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio

    dei Ministri;

    e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli

    affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e

    21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si

    articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23

    agosto 1988, n. 400;

    g) servizi: unita' operative di base di livello dirigenziale.

    Art. 2.

    Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari

  2. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3

    dell'articolo 21 della legge, puo' essere interamente riorganizzato

    il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilita'

    di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorche' il dipartimento

    stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5

    dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto e' abrogato dalla data

    di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.

  3. Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine

    di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il segretario

    generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n.

    543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su

    proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei

    relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri

    funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei

    relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario

    generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi

    attribuzioni strumentali di carattere generale.

  4. I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di

    responsabilita' gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a

    dirigenti parte dei propri poteri.

  5. Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o

    Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui

    all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro

    30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento.

    Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale,

    le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai

    dirigenti.

    Art. 3.

    Cessazione dell'affidamento

  6. Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi

    dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la

    prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16

    maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

    luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul

    lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria

    amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e

    quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del

    segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data

    di giuramento del nuovo Governo.

    Art. 4.

    Poteri del vicesegretario generale

  7. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in

    caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate.

    Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale

    puo' attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della

    presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.

    Art. 5.

    Norme abrogative

  8. Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici

    nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate

    dall'articolo 28 della legge, ferma restando la valutazione delle

    professionalita' suggerite dalle specifiche attribuzioni del

    dipartimento o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 8

    del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

    Art. 6.

    Funzioni dirigenziali

  9. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza,

    le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento,

    indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.

  10. La graduazione delle funzioni e responsabilita' del personale di

    qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio,

    dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

    successive modificazioni, e' definita con decreto ministeriale per i

    dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario

    generale per gli altri dipartimenti.

    Art. 7.

    Attribuzioni dei dirigenti generali

  11. Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente

    generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle

    corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del

    Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro

    eventualmente competente, puo' essere affidata a dirigenti generali

    di livello C la direzione di servizi di particolare rilevanza.

  12. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono

    l'attivita' delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto

    funzionamento delle stesse, verificando altresi' la rispondenza dei

    risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal

    segretario generale, ovvero dall'autorita' politica alla quale il

    dipartimento e' affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro

    delegate dall'autorita' sovraordinata.

  13. In particolare, i capi dei dipartimenti:

    a) coadiuvano il segretario generale nello svolgimento delle

    funzioni di cui all'articolo 19 della legge, ovvero, nei casi di

    dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, coadiuvano questi

    nell'espletamento delle rispettive funzioni;

    b) formulano proposte e curano l'elaborazione di provvedimenti

    anche a contenuto normativo;

    c) elaborano piani, programmi e progetti in coerenza con le

    direttive ricevute, coordinando le attivita' di supporto

    tecnicoamministrativo svolte dalle strutture da loro dipendenti;

    d) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti

    amministrativi demandati alle strutture da loro dipendenti;

    e) sovrintendono all'organizzazione ed all'attivita' di comitati,

    commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti

    nell'ambito di competenza del proprio dipartimento;

    f) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

    regolamento e, periodicamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno,

    formulano proposte volte ad individuare strumenti ed unita' di

    misurazione dell'efficienza dell'attivita' amministrativa dei singoli

    uffici e servizi del dipartimento, nonche' del dipartimento nel suo

    complesso.

  14. Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del

    personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al

    dipartimento.

  15. I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale

    generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del

    dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le

    competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e

    la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del

    dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle

    attivita' dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio,

    anche al fine di garantirne l'uniformita' di indirizzo.

  16. In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in

    assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte

    dell'autorita' sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal

    coordinatore di ufficio di livello dirigenziale piu' elevato o, a

    parita' di livello, piu' anziano in ruolo.

    Art. 8.

    Attribuzioni dei coordinatori dei servizi

  17. I coordinatori...

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