DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n. 136 - Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400, introdotto dall'articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; Visto l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166; Vista, altresi', la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.

106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Istituzione del Registro italiano dighe 1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, S.O., e' il seguente

    Art. 3. - 1. Con i decreto legislativi di cui all'art.

    1 sono

    a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1; b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art.

    4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite; c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di geverno e di amministrazione anche con evenutali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture sovraregionali; e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi; g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

    2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realta' istituzionale, socio-economica, doganale, fiscale e finanziaria

    .

    Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

    2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

    3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato...

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