DECRETO 30 luglio 2009 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell''area marina protetta «Isola dell''Asinara». (09A10277)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, recante la modifica della composizione della Commissione di riserva prevista ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 agosto 2002 di istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2003, di affidamento in gestione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» all'Ente parco nazionale dell'Asinara;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulata e adottata in data 5 maggio 2009 con delibera n. 16 dal Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo Ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale dell'Asinara, in qualita' di ente gestore;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale dell'Asinara, in qualita' di ente gestore.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Allegato

Allegato di cui all'art. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE

DELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLA DELL'ASINARA»

(ex articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

II presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo 13 agosto 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;

  2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

  3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

  4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

  5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

  6. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

  7. «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

  8. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

  9. «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;

  10. «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;

  11. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

  12. «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  13. «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  14. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

  15. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

  16. «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;

  17. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

  18. «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;

  19. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e/o 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

  20. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;

  21. «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;

  22. «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

  23. «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

  24. «visite guidate», le attivita'...

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