PROVVEDIMENTO 5 settembre 2001 - Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale

IL COMITATO di indirizzo "e coordinamento dell'informazione statistica

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica"; Visto l'art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152; Ritenuto necessario disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonche' le modalita' ed i limiti per l'interscambio dei dati individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;

A d o t t a

il seguente atto di indirizzo n. 2

Art. 1.

Aspetti organizzativi di carattere generale

  1. L'ufficio di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale e' organizzato in modo da garantire l'unitarieta' e l'autonomia della funzione da esso svolta quale componente del Sistema statistico nazionale. A tal fine ciascun soggetto partecipa al Sistema con un unico ufficio di statistica, costituito come struttura distinta rispetto agli altri uffici e preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.

  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

  3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, a tutti i dati non soggetti a vincolo di riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.

  4. Qualora per l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici o produttrici dei dati, l'ufficio e' tenuto ad assicurare la correttezza metodologica della rilevazione, l'attendibilita', la completezza e la coerenza dei dati utilizzati, nonche' l'osservanza delle disposizioni per la tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio e' responsabile dei dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale e della correttezza dei...

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