PROVVEDIMENTO 5 settembre 2001 - Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale
IL COMITATO di indirizzo "e coordinamento dell'informazione statistica
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica"; Visto l'art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152; Ritenuto necessario disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonche' le modalita' ed i limiti per l'interscambio dei dati individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;
A d o t t a
il seguente atto di indirizzo n. 2
Art. 1.
Aspetti organizzativi di carattere generale
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L'ufficio di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale e' organizzato in modo da garantire l'unitarieta' e l'autonomia della funzione da esso svolta quale componente del Sistema statistico nazionale. A tal fine ciascun soggetto partecipa al Sistema con un unico ufficio di statistica, costituito come struttura distinta rispetto agli altri uffici e preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.
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Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
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Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, a tutti i dati non soggetti a vincolo di riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.
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Qualora per l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici o produttrici dei dati, l'ufficio e' tenuto ad assicurare la correttezza metodologica della rilevazione, l'attendibilita', la completezza e la coerenza dei dati utilizzati, nonche' l'osservanza delle disposizioni per la tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio e' responsabile dei dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale e della correttezza dei...
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