LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 18 - Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 9 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Oggetto 1. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalita' terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilita' del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini della presente legge per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Art. 3

Ambito di applicazione e disposizioni generali 1. La presente legge si applica alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliero-universitarie di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), nonche' alle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero si sensi dell'art. 76 della stessa legge regionale 40/2005.

  1. L'acquisto dall'estero dei farmaci cannabinoidi e' disciplinato del decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio 1997 (Modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero) ed e' consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del suddetto decreto. Si osserva, altresi', quanto previsto dall'art. 158, commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE).

  2. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

    Art. 4

    Erogazione in ambito ospedaliero 1. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT