PROVVEDIMENTO 26 settembre 2012 - Regolamento per l''individuazione dei termini e delle unita'' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell''Agenzia del demanio, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (12A12101)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di gestione nella seduta del 19 dicembre 2003, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 28 gennaio 2004 e modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 30 dicembre 2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata nella seduta del 29 gennaio 2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 23 febbraio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2010;

Visto, altresi', il vigente Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del Demanio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4, che disciplinano i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unita' organizzative responsabili della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», che, modificando l'articolo 2 della legge n. 241/1990, all'articolo 7 prevede che gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa il 12 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2010, recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 54583 dell'8 novembre 2011, con cui, su richiesta dell'Agenzia del Demanio formulata con nota n. 6673 del 4 novembre 2011, e' stato precisato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dal comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 69/2009, e' facolta' degli enti pubblici nazionali stabilire, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;

Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni, salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147 («Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza»), che ha abrogato il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678, che regolava i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti funzioni pubbliche del citato Dicastero successivamente trasferite all'Agenzia del Demanio;

Ritenuto, pertanto, di procedere in via autonoma, con proprio provvedimento a determinare i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Agenzia del Demanio non superiori a novanta giorni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», che, modificando l'articolo 2 della legge n. 241/1990, all'articolo 1 disciplina i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione;

Considerata, la necessita', a seguito delle profonde e sostanziali modifiche normative intervenute, di procedere ad un esame complessivo dei procedimenti...

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