DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999 - Disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993); Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito commissione di vigilanza), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone, tra l'altro, in ordine al funzionamento ed ai principi che disciplinano l'attivita' e l'organizzazione della commissione di vigilanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241 del 1990), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.

352 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992), concernente il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990; Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che rimette alle singole amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire il diritto di acceso ai documenti amministrativi; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ed all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, sopra richiamati; Delibera

Sono approvate le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241 del 1990 di seguito riportate

Art. 1.

Oggetto del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato in relazione ai documenti inerenti le materie non elencate nel "Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso", emanato dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, cui si fa rinvio.

  1. Nell'ambito delle categorie per le quali e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi. Qualora l'accesso ai documenti originali non sia possibile senza recare pregiudizio al diritto di riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ovvero senza violare il segreto d'ufficio, l'accesso agli stessi e' consentito limitatamente alle parti la cui visione non comporti il pregiudizio o la violazione predetti.

  2. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con l'integrale pubblicazione dei documenti nel Bollettino della commissione di vigilanza o altra...

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