Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

CIRCOLARE 15 giugno 1998, n. 153.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici IVA e, per conoscenza: Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Banca d'Italia Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Alla regione siciliana - Assessorato bilancio e finanze Al segretariato generale Al servizio centrale degli ispettori tributari Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alle poste italiane S.p.a.

Alla SO.GE.I. S.p.a.

All'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine Alla societa' italiana autori ed editori Al sindacato nazionale agenzie ippiche Alla S.N.A.I. - Servizi spazio gioco S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla U.N.A.S.

Alla SISAL sport Italia Alla S.P.A.T.I. S.r.l.

Alla Consortris S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori Alla Federippodromi

  1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1 giugno 1998, e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

    Il provvedimento recepisce e attua in modo sistematico l'insieme dei principi e criteri direttivi dettati dall'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli.

    Tale decreto presidenziale entra in vigore il 16 giugno 1998.

    L'art. 1, comma 2, secondo periodo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, stabilisce che il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale sulla base dei criteri e modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole.

    Tuttavia, considerato che il brevissimo tempo a disposizione per la messa a punto del menzionato sistema di totalizzazione nazionale non ne consente l'avvio entro il 16 giugno 1998 (data di entrata in vigore del regolamento) e attesa la necessita' di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle scommesse relative alle corse dei cavalli, al fine di consentire il mantenimento del gettito erariale e' stato stabilito che, fino all'attivazione del nuovo totalizzatore e comunque non oltre il 31 ottobre 1998, l'UNIRE svolgera' le funzioni di totalizzazione per conto di questo Ministero e sotto il controllo dello stesso.

    Inoltre, in attesa della definitiva realizzazione del nuovo sistema informatico che prevede, fra l'altro, l'emissione in tempo reale, da parte del Ministero delle finanze, delle ricevute delle scommesse, occorre assicurare la continuita' delle operazioni di accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli nonche' degli adempimenti connessi all'accertamento, alla liquidazione e al versamento della imposta unica relativa a tali scommesse. Pertanto, durante questa fase transitoria saranno ritenuti validi gli attuali sistemi e strutture informatiche.

  2. Disposizioni relative alle scommesse in genere.

    L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, stabilisce che competente per l'accertamento dell'imposta unica e' l'Ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'Ufficio IVA) nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse.

    I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

    Pertanto con l'entrata in vigore del regolamento in esame vengono meno i poteri di controllo in materia anteriormente attribuiti alla SIAE e, conseguentemente, gli assuntori di scommesse non dovranno piu' utilizzare ricevute per scommesse sulle corse dei cavalli recanti il contrassegno SIAE e i soggetti che operano avvalendosi di sistemi automatizzati non dovranno piu' tenere il registro di carico e scarico delle dette ricevute.

    La Societa' Autori verifica, a conclusione del proprio mandato, l'esattezza delle registrazioni di scarico delle ricevute o dei rotoli in carico...

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