Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società

AutorePaolo Montalenti
Pagine633-641
Paolo Montalenti
Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società
S: 1. Gruppo di società e impresa. – 2. Gruppo e responsabilità amministrativa dell’ente. Inappli-
cabilità delle teorie riduzionistiche della persona giuridica. – 3. D. Lgs. 231/2001 e gruppi di società:
la responsabilità non si estende oltre i conni del singolo ente. – 4. Modelli di prevenzione dei reati e
gruppi di società. – 5. Interesse di terzi, interesse di gruppo e responsabilità dell’ente. Rilevanza di un
coordinamento di gruppo per la prevenzione dei reati. – 6. Assetti organizzativi e gruppi di società.
– 7. La direzione e il coordinamento contrattuale. I regolamenti di gruppo come strumento di gover-
nance anche in relazione al d. lgs. 231/2001. – 8. Conclusioni.
1. Il gruppo è oggi la forma giuridica dell’impresa, anche di medie dimensioni. Il
rilievo rischia ormai di svilirsi in un’aermazione scontata o in una clausola di stile, ma
la rilevanza economica del fenomeno è indiscutibile.
È indubbio altresì, sul piano normativo, che dal testo unico della nanza alla rifor-
ma del diritto societario, alla legge sul risparmio, la disciplina del gruppo – anche se il
legislatore ha, opportunamente, superato la questione della denizione della fattispecie1
–, da mero asistematico reticolo di disposizioni isolate nell’ordinamento societario, det-
tate prevalentemente in materia di bilancio, si è progressivamente consolidata in un’in-
telaiatura coordinata di regole. Regole che disciplinano (i) l’attività di direzione e coordi-
namento e i suoi limiti siologici (art. 2497 ss., cod. civ.)2; (ii) la responsabilità per abuso,
cioè per violazione del criterio di corretta gestione non soltanto societaria ma anche
imprenditoriale; (iii) gli assetti organizzativi (arg. in forza del combinato disposto dagli
articoli 2381, comma 3°, e 2497, comma 1°, ult. parte, cod. civ.); (iv) i rapporti interor-
ganici ai ni del controllo (nel senso di verica del rispetto delle regole legali, contabili,
statutarie, di correttezza gestionale) (cfr. artt. 2403-bis, comma 2° cod. civ., artt. 151,
commi 1° e 2°; 151-bis, comma 1°, 151-ter; 154-bis, comma 3°, 165 t.u.f.); (v) la rappre-
sentazione contabile [artt. 2424, B, III, 1); C II, 2), 3), 4); III 1), 2), 3); D, 9), 10), 11);
2425, C, 15), 16); D), 18), a); 19, a); 2426, comma 1°, n. 4); 2427, comma 1°, 5), 9),
22-bis), 2427-bis, comma 1°, 2); 2428, comma 3°, 3); 2429, comma 3° e comma 4°;
artt. 114, comma 2°, 114-bis; 123-bis, comma 1°, c), h), comma 2°, b); 154, comma 4°,
comma 6°, c); 165 e segg. t.u.f.)].
Stupisce che il legislatore non se ne sia avveduto in materia di responsabilità ammi-
nistrativa degli enti, nonostante sia più volte intervenuto sul testo originario del d. lgs.
1 Mi occupai del tema già ne La società quotata, in Tratt. di dir. comm., diretto da Cottino, Padova, 2004,
351 ss.
2 In argomento mi permetto di rinviare al mio Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e
problemi, in Riv. soc., 2007, 317 ss., anche per i riferimenti. Ho ripreso recentemente questi temi, in parti-
colare con riferimento al regolamento di gruppo, in Le operazioni con parti correlate tra ecienza gestionale nei
gruppi e rischi di conitti di interessi: quale disciplina? relazione al Convegno organizzato dal Centro Nazio-
nale di Prevenzione e Difesa Sociale e dalla Fondazione Courmayeur, sul tema La crisi nanziaria: banche,
regolatori, sanzioni, Courmayeur, 25-26 settembre 2009, Milano, 2010, 135 ss.

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