LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2013, n. 31 - Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013. (13R00554)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 99 Speciale dell'11 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita', principi generali e strumenti di intervento 1. In attuazione dei principi statutari che regolano l'attivita' amministrativa regionale nonche' dei principi di qualita' della normazione di cui all'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della formazione), la Regione Abruzzo con la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) detta la disciplina per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;

  1. disciplina la conoscibilita' degli atti amministrativi regionali, sia da parte della collettivita' che dei singoli interessati e detta le modalita' con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso gli uffici regionali;

  2. incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati anche al fine di favorire processi di dematerializzazione;

  3. provvede all'innalzamento del livello di qualita' dell'azione amministrativa attraverso misure atte a conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, dirimozione e riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e dei tempi burocratici;

  4. individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitivita', la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale, nonche' le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese. 2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla qualita' dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi: a) la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa a tutela della certezza, rapidita' ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualita' delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

  5. l'armonizzazione e l'uniformita' delle procedure...

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