DECRETO 4 novembre 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Ore Sosa Carmen Beatriz, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14714)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ore Sosa Carmen Beatriz, nata il 6 giugno 1967 a Lima (Peru'), cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Ore Sosa e' in possesso del titolo accademico di "Abogada" conseguito presso la "Universidad Inca Garcilaso de La Vega" di Lima nel dicembre 1996;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al "Colegio de Abogados de Lima" dal 4 luglio 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entita' della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato...

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