Ordine di deposito del progetto di ripartizione da parte del giudice delegato (art. 110, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 303

Tribunale civile e penale di . . . Ufficio fallimenti

Fallimento " . . . Srl" - r.g. n . . .

Il giudice delegato . . .

visto il progetto di ripartizione del fallimento". . . Srl"; visto l'art. 110 L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5.

Ordina Il deposito in cancelleria del suddetto progetto di ripartizione.

Dispone che il curatore ne dia immediato avviso a tutti i creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalit‡ telematica.

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