Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta

Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri.

    Art. 2.

  2. La Direzione generale degli armamenti terrestri e' retta da un ufficiale generale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente dell'Esercito.

  3. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale civile, con qualifica di dirigente, nominato con decreto del Ministro, che, oltre alla trattazione delle materie a lui di volta in volta delegate dal direttore generale

    provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro ed ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; formula proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

  4. Il vice direttore sostituice il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.

    Art. 3.

  5. La direzione generale degli armamenti terrestri e' articolata in uffici, reparti e divisioni come segue

    1. Ufficio del direttore generale, retto da un ufficiale con il grado di colonnello dell'Esercito

      compiti di segreteria del direttore generale; coordinamento e consulenza nella trattazione di pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale e presso i dipendenti uffici tecnici territoriali; coordinamento delle attivita' concernenti l'antinfortunistica e l'igiene del lavoro, sulla base delle leggi vigenti in materia; relazioni sull'attivita' della direzione generale; gestione e custodia dei documenti classificati; ricezione smistamento e inoltro della corrispondenza; servizi di economato e generali; studi per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro; aggiornamento ed elaborazione dati statistici sul personale; rapporti con le organizzazioni sindacali.

    2. Ufficio generale coordinamento tecnico, retto da un ufficiale con il grado di generale di divisione/brigata o gradi corrispondenti dell'Esercito: coordinamento delle attivita' dei reparti della direzione generale; trattazione delle attivita' inerenti agli affari generali e industriali nonche' agli standards nazionali, NATO e UEO; programmazione e gestione finanziaria dei capitoli di pertinenza; gestione dei sistemi informatici in uso presso la direzione generale; controllo dell'esecuzione dei contratti tramite gli uffici tecnici territoriali e attivita' di verifica della rispondenza dei sistemi di qualita' aziendali, in linea con le direttive dell'ufficio del segretario generale della difesa.

      1 Ufficio (programmazione e gestione finanziaria), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attivita' connesse alla programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, delle esigenze della direzione generale e degli uffici tecnici territoriali dipendenti; gestione dei capitoli extra-istituto e controllo delle relative gestioni; attuazione dei programmi assegnati e gestione dei relativi capitoli di pertinenza; gestione del sistema informatico della direzione generale; elaborazione ed aggiornamento di dati statistici di interesse della direzione generale; coordinamento e consulenza nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di piu' reparti o su specifici argomenti.

      2 Ufficio (affari industriali), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente: attivita' connesse con la certificazione della idoneita' ditte ai fini dell'iscrizione all'albo fornitori e appaltatori della difesa; emanazione delle direttive per la compilazione, raccolta e conservazione delle pubblicazioni tecniche di competenza della direzione generale; coordinamento per la determinazione dei prezzi, analisi dei costi e definizione delle tariffe orarie, per il rilascio del parere tecnico relativo all'importazione ed all'esportazione dei materiali d'armamento di interesse, per le proposte di legge, per i memoranda di cooperazione internazionale, per le convenzioni con altri organismi dello Stato, per la raccolta di elementi di risposta ad interrogazioni parlamentari ed ispezioni amministrative; elaborazione, con il concorso dell'ufficio del direttore generale e dei reparti interessati, della relazione da...

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