Sostituzione del liquidatore ordinario della piccola societa' cooperativa a r.l., in Torino.

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro di Torino

Visto l'art. 2545-octiesdecies, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorita' governativa la facolta' di sostituire i liquidatori in caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attivita' produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative;

Vista la relazione di mancata revisione del 5 aprile 2005, dalla quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito a norma dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del...

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