Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1377-1380

Page 1377

@Corte Di Cassazione Sez. fer., ord. 4 settembre 2009, n. 34213 (c.c. 1 agosto 2009). Pres. Silvestri - Est. Maisano - P.M. Delehaye (diff.) - Ric. X.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Condizioni ostative - Rifiuto della consegna del residente - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino. (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18) (1).

(1) In motivazione la Cassazione ha evidenziato che la nozione di "residente" va determinata in modo che sia funzionale all'assimilazione dello straniero residente al cittadino, con la conseguenza che assume rilievo l'esistenza di "un radicamento reale e non estemporaneo" dello straniero in Italia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il cittadino rumeno X è stato arrestato in Italia l'11 giugno 2009 in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo, e ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 7 agosto 2009 che ne ha disposto la consegna al Tribunale di Strehaia (Romania) che ne aveva fatto richiesta ai sensi della legge n. 69 del 2005 per l'esecuzione di una pena limitativa della libertà personale. A carico del X è stato emesso dal Tribunale di Strehaia in data 12 marzo 2009 un mandato di arresto europeo per l'esecuzione della sentenza n. 219 emessa dal medesimo tribunale in data 1 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2005 e in esito alla quale è stato emesso il mandato di esecuzione della pena con il carcere n. 480/2005 del 12 ottobre 2005 per l'esecuzione della pena di anni tre di reclusione.

Dagli atti risulta che X è stato condannato alla pena di anni due di carcere per il reato di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 178 del codice penale della Romania, avendo il condannato, nel maggio 2004, causato un incidente stradale nel quale decedeva Y. Con la sentenza di condanna veniva altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza n. 2698 del 14 ottobre 2002 del Tribunale di Drobetsa Turno per il reato di furto previsto e punito dagli artt. 208 e 209 del codice penale della Romania.

La decisione impugnata, nel disporre la consegna del condannato, ha stabilito che non può nella specie applicarsi - come dedotto dalla difesa - il disposto dell'art. 18 comma 1, lettera r) legge 69/2005, il cui particolare regime si applica al solo cittadino italiano e non può estendersi in via interpretativa allo straniero residente in territorio italiano.

La stessa Corte d'appello osserva che non può trovare accoglimento la sua richiesta di scontare la pena in Italia, posto che, ai sensi della citata norma dell'art. 18 comma 1, lettera r), tale possibilità è stata prevista per il solo cittadino italiano e non per lo straniero, quand'anche residente nel territorio dello Stato.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 18 lett. r) della legge n. 69/2005 deducendone l'applicabilità per estensione interpretativa anche allo straniero che risieda o dimori in Italia, ad evitare una palese discriminazione fra coloro che sono cittadini e coloro che non lo sono.

Con secondo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. e violazione di legge in relazione all'art. 19 lett. c) della legge n. 60/2005. In particolare si lamenta che la sentenza impugnata non abbia nella specie fatto applicazione - come richiesto - dal disposto dell'art. 19 comma 1, lettera c), della legge n. 69/2005, del quale ricorrevano tutti i requisiti, e che, a giudizio del ricorrente, era applicabile anche per il mandato finalizzato alla esecuzione di una condanna definitiva e non per il solo "m.a.e. processuale", come aveva erroneamente ritenuto la decisione impugnata.

Osserva la Corte che deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 comma 3, e 117 comma 1 Cost., dell'art. 18 comma 1, lett. r)...

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