II Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine403-409

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@TRIBUNALE CIVILE DI NOLA Ordinanza di rinvio 15 novembre 2008. Est. Scermino - X c. Z e Y

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Pluralità di danneggiati e supero del massimale - Art. 140 D.L.vo n. 209/2005 - Litisconsorzio necessario fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate - Azioni risarcitorie distinte per petitum, causa petendi e soggetti - Necessaria trattazione congiunta delle predette azioni - Lamentato eccesso di delega e prospettata violazione del principio di uguaglianza - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 111, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’ultimo comma, primo periodo, dell’art. 140 (Pluralità di danneggiati e supero del massimale) del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) laddove prevede che nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario e trova applicazione l’art. 102 c.p.c. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 140) (1).

    (1) Ordinanza ben motivata. Per un commento dottrinale e giurisprudenziale all’art. 140 D.L.vo n. 209/2005 si veda G. GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, Tribuna Major, Ed. La Tribuna, Piacenza 2008, pp. 296 e ss.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – I) Fatto e processo

Con il ricorso in epigrafe X esponeva: che il giorno 31 luglio 2004 la madre di essa ricorrente, sig.ra Z, veniva investita quale pedone alla via Apicella “altezza incrocio con l’ospedale” in Pollena Trocchia (NA); che responsabile dell’investimento era il Camion Iveco 190 tg. NAV 06601 di proprietà della ditta Y s.p.a., assicurato per la r.c.a. dalla ZZ Assicurazioni s.p.a.; che, in seguito al sinistro, la sig.ra Z riportava pesantissime lesioni consistenti in una “grave trauma da schiacciamento con lesioni muscolari, nervose, tendinee vascolari ed ossee gamba e piede sn., cont. spalla dx., cont. multiple per il corpo”, il che veniva valutato nei termini di un 90% di danno biologico permanente, con incompatibilità lavorativa specifica; che dopo lunghe trattative, la ZZ risarciva i danni patiti dalla sig.ra Z nonché quelli del coniuge di lei sig. X2; che, di contro, veniva respinta ogni richiesta risarcitoria avanzata dalla figlia della Z, cioè la ricorrente X, nonché dal fratello di quest’ultima e figlio della investita, sig. XX2; che era perciò interesse della istante figlia vedersi riconoscere dall’Autorità Giudiziaria tutti i danni da essa sofferti in conseguenza del descritto sinistro occorso alla madre, danni che si articolavano in poste non patrimoniali (danno morale soggettivo, danno biologico iure proprio, danno esistenziale, danno da lesione del rapporto parentale) e patrimoniali (perdita delle prestazioni da casalinga della madre, perdite di chance).

Tanto premesso, X conveniva in giudizio – mediante notifica del ricorso e decreto ex art. 3 L. 102/2006 – la ZZ Ass.ni s.p.a. e la Y s.p.a. per vedersi risarcire dei pregiudizi allegati.

Si costituiva in giudizio la sola ZZ s.p.a. la quale contestava genericamente le richieste avanzate, instando per il relativo rigetto.

Alla prima udienza del 23 ottobre 2008 il Giudice si riservava in ordine alle istanze istruttorie avanzate dalle parti.

II) Norma sospetta di incostituzionalità e rilevanza

Rileva preliminarmente nella fattispecie sottoposta alla cognizione del Tribunale l’art. 140 ult. comma, primo periodo, del D.L.vo 209/1995 - Codice delle Assicurazioni Private.

Tale norma recita: “Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile”.

Orbene, posto che nel presente giudizio X esercitava azione diretta ex art. 144 D.L.vo 209/1995 - Codice delle Assicurazioni Private, quale danneggiata di un sinistro stradale, emerge dalle allegazioni in fatto operate dalla parte istante che l’incidente de quo aveva prodotto pregiudizi, oltre che ad essa, anche ad altri soggetti: cioè alla madre – la diretta investita –, al padre (anche coniuge della prima), al fratello.

Tuttavia, X azionava la sua pretesa solo nei confronti dei relativi legittimati passivi (rectius: titolari passivi del rapporto risarcitorio addotto ), cioè la ZZ Ass.ni s.p.a. e la Y s.p.a., astenendosi dall’evocare in giudizio tutti gli altri danneggiati del sinistro.

Il che, con particolare riguardo ai genitori, era verosimilmente dovuto al semplice fatto che questi erano stati già ristorati stragiudizialmente dalla Compagnia ZZ s.p.a. (punto12, p. 2 del ricorso).

In ogni caso, la applicazione della norma richiamata imporrebbe a questo Giudice di ordinare ex art. 102 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio rispetto a tutti i predetti danneggiati non chiamati in causa, ri-Page 404correndo una evidente ipotesi di illecito da circolazione stradale ad offensività multipla e non potendo, per l’effetto, il giudizio proseguire solo tra i soli soggetti inizialmente in lite.

Ricorre, allora, il sicuro collegamento logico-giuridico richiesto dall’art. 23 L. n. 83/1957 tra l’art. 140 ult. comma cit., della cui costituzionalità si dubita nei termini di cui appresso, e la res iudicanda addotta.

In altri termini, la causa appare insuscettibile di essere correttamente istruita e decisa a prescindere dalla verifica se sia costituzionalmente legittima la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario introdotta dalla disposizione in esame (cfr., ex multis Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 191).

III) Non manifesta infondatezza

L’art. 140 cit., introducendo una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati, si pone con evidenza l’obiettivo di assicurare il principio della par condicio degli stessi nel soddisfacimento delle loro ragioni su di un massimale eventualmente incapiente.

Infatti esso, recependo l’analoga regola già dettata in precedenza dall’art. 27 L. 990/1969, prevede al primo comma che “qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate”.

Onde in tali casi il massimale andrebbe ripartito contestualmente tra tutti gli aventi diritto, in proporzione dei relativi crediti.

Sennonché, lo strumento processuale volto a garantire tale corretta distribuzione viene per la prima volta individuato dal legislatore, all’ultimo comma della disposizione cit., nel litisconsorzio necessario imposto agli stessi danneggiati ex art. 102 c.p.c. in un unico giudizio risarcitorio.

Ma da tale opzione normativa deriva da subito un rilevante corollario.

Avendo il legislatore valorizzato in modo pregnante la sua finalità di assicurare in un’unica sede giudiziale la corretta distribuzione del massimale tra i vari danneggiati, mediante il nuovo litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. si è finito sostanzialmente per imporre a ciascun danneggiato di far valere le rispettive poste di danno necessariamente nell’unico processo – appunto a litisconsorzio necessario – previamente promosso dal più solerte di essi.

Infatti, secondo l’art. 102 c.p.c. “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo”.

Sicché, si è obbligato ciascun danneggiato ad “agire” contestualmente in un’unica causa.

Peraltro, il predetto vincolo di “azione contemporanea” si raccorda perfettamente con lo scopo della norma.

Se infatti – come detto – quest’ultimo consiste nella giusta ripartizione del massimale, esso non poteva che postulare in termini logicamente necessari che fossero conoscibili da parte del Giudice tutti gli importi (risarcitori) in ragione dei quali operare la predetta ripartizione, dovendosi avere ben presente sulla base di quali valori procedere alla “proporzionale riduzione fino a concorrenza delle somme assicurate” dei singoli crediti.

Laddove, solo delibando in ordine all’entità di tutti i risarcimenti, il...

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