II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine201-202

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@GIUDICE DI PACE DI ROMA Ord. di rinvio 21 luglio 1998. Est. Scalia - Marini c. Soc. Autostrade romane ed abruzzesi

Strade - Autostrade - Pedaggio autostradale - Esazione ai caselli autostradali - Mancata previsione del reperimento dei mezzi finanziari per la costruzione e manutenzione delle autostrade con procedure di esazione diverse, quali imposte di scopo e/o soprattasse automobilistiche, non costituenti intralcio alla libera circolazione degli autoveicoli e senza rischi per la salute dei conducenti - Disparità di trattamento rispetto ai tratti autostradali senza pedaggio - Incidenza sui principi della libera circolazione delle persone nel territorio dello Stato e della tutela della salute dei cittadini.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 16, 32 e 120 Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge 21 maggio 1955, n. 463, nella parte in cui non dispone di reperire i mezzi finanziari necessari per provvedere alla costruzione e alla manutenzione delle ivi previste autostrade con procedure di esazione diverse da quelle in atto presso le barriere poste nei denominati «caselli autostradali», dove viene riscosso il c.d. «diritto di pedaggio», in quanto, dato l'attuale volume di traffico, determinano, serio intralcio alla libera circolazione degli autoveicoli sulle autostrade stesse, con potenziale pericolo, durante la canicola estiva, attese le lunghe soste forzate, per la salute delle persone a bordo di questi autoveicoli. (L. 21 maggio 1955, n. 463) (1).

    (1) Questione nuova. La citata pronuncia Corte cost. 19 luglio 1996, n. 264, trovasi pubblicata in Giur. cost. 1996, 2347.

(Omissis). - L'attore sostiene che tale pretesa si pone «in manifesta violazione della norma, consacrata negli artt. 16, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione», che sanciscono che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale» e «non si possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni», ciò che, secondo l'attore, poiché ne rileva, altresì, il contrasto, sarebbe coerente con «l'appartenenza al demanio pubblico delle autostrade statali, che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi», ai sensi degli artt. 822, comma 2, 823 e 824 c.c., «spettando allo Stato - conclude sul punto l'attore - la costruzione e manutenzione delle autostrade statali».

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