Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine587-588

Page 587

@PRETURA CIVILE DI PADOVA Ord. di rinvio 2 aprile 1999. Est. Citterio - Lionello c. Prefetto di Padova

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione provvisoria - In conseguenza ad ipotesi di reato giusta la previsione di cui all'art. 223, comma terzo, nuovo c.s. - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 quinto comma ultima parte, nuovo c.s. nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma terzo, è ammessa opposizione «ai sensi dell'art. 205 nuovo c.s.» in luogo che «avanti il giudice penale procedente e, in caso di già avvenuta definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 nuovo c.s.». (Nuovo c.s., art. 205; nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Questione nuova.

(Omissis). - Il pretore, letto il ricorso ex art. 22 legge 689/81 proposto nell'interesse del sig. Claudio Lionello, avverso l'ordinanza 3 febbraio 1999 n. 58 con il quale il Prefetto della Provincia di Padova gli ha sospeso in via provvisoria la patente di guida, in relazione alla contestata violazione dell'art. 189, primo, sesto e settimo comma c.s., per fatto del 24 gennaio 1999;

Rilevato che il ricorrente chiede innanzitutto la sospensione dell'impugnato provvedimento, del quale afferma poi l'illegittimità ed infondatezza, in quanto, nel merito, deduce di essere estraneo al fatto contestatogli e comunque che difetterebbe il necessario dolo, non essendosi lui accorto di avere urtato alcun ciclomotore;

Rilevato che il ricorso è allo stato ammissibile, stante il disposto dell'art. 223 quinto comma ultima parte c.s., che consente espressamente la proposizione del ricorso ex art. 205 c.s., con disciplina del giudizio di opposizione ai sensi della legge 689/81;

Ritenuto che la attribuzione del giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida alla competenza del pretore in sede civile, secondo il rito ex artt. 22 e 23 legge 689/81, non si sottrae, a giudizio di questo pretore, a censura di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata;

Ritenuto in particolare che:

1) l'attuale disciplina della sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto, quale contenuta nel codice della strada vigente all'art. 223, si caratterizza per l'insufficiente adeguatezza sistematica, dovendo l'interprete inventarsi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT