Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@PRETURA DI CATANIA Sez. dist. Adrano Ord. di rinvio 15 maggio 1999. Est. Maggiore - Bivona c. Soc. Montepaschi Serit

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali - Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 D.L.30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui richiama - per il tramite dell'art. 27, legge 24 novembre 1981, n. 689 - la disciplina della riscossione delle imposte dirette con specifico riferimento all'art. 54 secondo comma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (Nuovo c.s., art. 206) (1).

    (1) Le citate pronunce Corte cost. 21 settembre 1995, n. 437 e Corte cost. 13 luglio 1995, n. 318 trovano pubblicazione rispettivamente in Giur. cost. 1995, 3438 e ivi 1995, 2463.

(Omissis). - Con il ricorso introduttivo del 30 ottobre 1998 Bivona Agatino proponeva opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981 avverso l'avviso di mora emesso dal Servizio di riscossione tributi in suo danno per il pagamento della somma di lire 6.333.680 per sanzioni amministrative, eccependone l'illegittimità per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva Montepaschi Serit Spa - Servizio riscossione tributi Spa - in persona del collettore pro tempore che chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore della sanzione irrogata ed eccepiva, in via principale, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di giorni sessanta previsto dalla legge n. 689/1981 che decorre, secondo l'orientamento oramai costante della Suprema Corte, dalla notificazione del verbale di accertamento e non invece della cartella di pagamento;

Indi, il ricorrente, nelle note autorizzate depositate in data 1° marzo 1999, deduceva che l'opposizione proposta era tempestiva perché proposta non avverso il verbale di accertamento bensì avverso il primo atto esecutivo costituito dalla cartella per vizi suoi propri, così qualificandola come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e per l'effetto sollevava la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 53 e 54 D.P.R. n. 602/1973 in relazione alle norme di cui agli artt. 205, 206, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli artt. 22, 23, 27, legge n. 689/1981...

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