Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine965-966

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@TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA Ord. di rinvio 11 gennaio 1999. Est. Donadio - Caruso c. Intercontinentale Assicurazioni ed altra

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Esclusione della garanzia assicurativa per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142/1992 - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 10 e 11 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con l'art. 28 della legge 16 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge n. 990/1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4) (1).

    (1) Questione già dichiarata costituzionalmente infondata, sebbene in riferimento ad altri parametri costituzionali, da Corte cost. 23 luglio 1996, n. 301, in questa Rivista 1996, 706. Cfr. inoltre Cass. civ. 6 febbraio 1998, n. 1292, in Arch. civ. 1998, 1389, secondo cui è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 lett. a) L. 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente all'art. 28 L. 19 febbraio 1992, n. 142, perché l'esclusione del coniuge comproprietario del veicolo dalla copertura assicurativa derivava dalla sua corresponsabilità per il sinistro (art. 2054 c.c.), ostativa alla sua qualità di terzo.

(Omissis). - Che l'istante mentre viaggiava a bordo dell'autovettura Fiat Tipo targata CS 452620 di proprietà e condotta dal proprio coniuge alle ore 0,15 circa del 22 novembre 1991, veniva coinvolta in un grave incidente automobilistico;

che la sig.ra Caruso, in qualità di terzo trasportato, con lettere raccomandate, chiedeva alla Intercontinentale Assicurazioni spa, compagnia assicuratrice del rischio RCA del veicolo su cui la stessa viaggiava, il risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro;

che la predetta Compagnia non ha inteso provvedere, in quanto alla data del sinistro (22 novembre 1991) la sig.ra Caruso, moglie non separata in regime di comunione dei beni del proprietario guidatore dell'auto dott. Hesham Almolla, non poteva essere considerata «terza» trasportata, non avendo alla data del sinistro, trovato applicazione la direttiva del consiglio n. 84/5/CEE, attuata solo successivamente con l'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

La questione, quindi è senz'altro rilevante nella presente causa.

Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva: la citata norma appare in contrasto palese con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo, in...

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