Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine489-496

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@CORTE DI APPELLO DI TORINO Ord. di rinvio 22 aprile 1999. Pres. Cortemiglia - Est. Algostino - Imp. Aguì ed altri.

Giudice penale - Ricusazione - Casi - Giudice che abbia espresso il proprio convincimento sull'oggetto del procedimento nell'ambito di un diverso procedimento - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., nella parte in cui non prevede quale causa di ricusazione il fatto che il giudice abbia già manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie nel corso di un diverso procedimento. (C.p.p., art. 37) (1).

    (1) Cfr. Corte cost. 1 ottobre 1997, n. 308, in Giur. cost. 1997, 2897.


(Omissis). 1. - A seguito di imputazioni proposte, sia dagli imputati che erano stati condannati per taluno dei reati loro ascritti, sia dal pubblico ministero con riferimento ai fatti ed agli imputati per i quali vi era stata assoluzione, contro la sentenza emessa in data 21 ottobre 1996 dal Gip presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Aguì Bruno, Dezzani Livio, Gibello Alessandro, Jacob Romano, Joannas Giuseppe e Maggiora Pierpaolo, relativo a varie ipotesi di reati che sarebbero stati commessi in occasione di vicende concernenti valutazioni ed acquisti di terreni, rilascio di concessioni e costruzioni di immobili eseguite e da eseguirsi in località «Campo Smith» del Comune di Bardonecchia, nelle quali i predetti imputati risultavano coinvolti a vario titolo (Aguì quale amministratore della immobiliare Marina di Alessandro srl; Dezzani quale consulente urbanistico e Gibello quale sindaco del Comune di Bardonecchia; Jacob quale perito estimatore nominato dal medesimo comune; Joannas quale segretario comunale; e, infine, Maggiora quale progettista dell'opera e direttore dei lavori), il processo ed il conseguente giudizio di appello erano assegnati alla prima sezione della Corte d'appello di Torino.

  1. - La medesima sezione, come osservano le difese degli imputati appellanti nei motivi addotti a sostegno della dichiarazione di ricusazione, già si era dovuta occupare in precedenza della «vicenda Campo Smith», quale giudice di ricorsi proposti da altri soggetti avverso misure di prevenzione disposte nei loro confronti ed inerenti, fra l'altro, anche alla citata vicenda.

    2.1. - In particolare, nel decreto del 10 gennaio 1995, la Corte - composta dal presidente dott. Emilio Giribaldi e dai consiglieri dottori Filippo Russo e Mario Griffey - pronunciando a seguito di ricorsi presentati da Careglio Luciano e Dente Francesco contro i decreti emessi il 4 ed il 17 ottobre 1994 dal Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, con i quali i due ricorrenti, già amministratori delegati della Immobiliare Marina di Alessandro srl, erano stati sospesi da tale incarico, nell'inquadrare la posizione dei due ricorrenti nell'ambito del più vasto procedimento di prevenzione in cui la stessa era inserita, aveva affermato fra l'altro, con riferimento alle aree site in località «Campo Smith», sulle quali doveva sorgere il complesso immobiliare ad opera della società sopra indicata, che si trattava di «aree la cui acquisizione è stata ottenuta attraverso pressioni illecite ed anche minacce nei confronti di alcuni amministratori del Comune di Bardonecchia, in relazione ad una permuta di terreni di proprietà dello stesso comune; altre pressioni illecite risultano essere avvenute in vista della stipula della convenzione edilizia 3 giugno 1993 tra il comune e la immobiliare Marina» (p. 1); aveva osservato inoltre, facendo proprie le parole del primo giudice, che «le indagini sin qui svolte fanno sorgere - allo stato - un quadro di condizionamento di tipo mafioso nell'esercizio della "immobiliare Marina"» (p. 2), ribadendo poi ancora che «anche la immobiliare Marina è da considerare strumento di attività mafiosa; strumento utilizzato. . . per l'acquisizione di aree fabbricabili con denaro di più che dubbia provenienza» (p. 3).

    2.2. - Con il successivo decreto in data 27 gennaio 1997 con il quale vennero decisi i ricorsi proposti da Lo Presti Rocco ed altri avverso il decreto applicativo di misure di prevenzione emesso dal medesimo tribunale il 23 maggio 1996 la prima sezione della Corte d'appello di Torino - composta dallo stesso presidente e dai consiglieri dottori Brunella Rosso ed Onofrio Ruffino - era scesa ancor più addentro nell'esame della vicenda relativa al «Campo Smith», pronunciandosi anche sulle specifiche posizioni di alcuni soggetti imputati nel procedimento conclusosi con la ricordata sentenza del Gip.

    In particolare, aveva affermato la Corte in quel provvedimento che «l'esistenza di influenze di tipo mafioso sull'amministrazione comunale di Bardonecchia emergeva dagli anomali rapporti intercorsi tra detto comune e la srl Marina D'Alessandro. Non solo infatti il sindaco Gibello aveva rilasciato a detta società in data 24 giugno 1993 una concessione illegittima per la costruzione di un fabbricato residenziale. . . ma già nel 1990 la srl Marina D'Alessandro aveva acquistato dal comune parte dei terreni in località Campo Smith permutandoli con altri terreni di sua proprietà siti in località Horres sulla base di una perizia redatta dal geom. Jacob Romano il quale - attenendosi ad indicazioni fornitegli dal sindaco, dal tecnico comunale geom. Rossetti e dal consulente del comune ing. Dezzani - aveva attribuito un valore esiguo agli immobili appartenenti al comune. . .» (pp. 8-9).

    Inoltre, dopo avere ancora fatto riferimento alle citate vicende in altre pagine in cui descriveva le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del provvedimento impugnato, la Corte, nel motivare la propria decisione e nel descrivere i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la immobiliare Marina Di Alessandro srl, aveva affermato testualmente che tali rapporti «si collocano in un contesto di illiceità per le ragioni dettagliatamente esposte nell'impugnato decreto, quali l'approvazione da parte del consiglio comunale di un piano particolareggiato illegittimo onde consentire alla srl Marina D'Alessandro l'edificazione in località Campo Smith nel modo da essa voluto, l'incongruità dei valori attribuiti agli immobili oggetto di permuta tra il comune e la stessa srl Marina d'Alessandro» (p. 27); ed aveva fatto altresì espresso richiamo al dispositivo della sentenza del 21 ottobre 1996 del Gip presso il Tribunale di Torino, la cui motivazione ancora non era stata all'epoca depositata, esprimendo un giudizio sulla «disponibilità manifestata dalPage 490 Gibello e da altri organi dell'amministrazione comunale ad assecondare i progetti e gli interessi della srl Marina d'Alessandro anche se in contrasto con quelli del comune» ed affermando che la stessa «non è interpretabile come semplice trascuratezza dei pubblici interessi», pur escludendo che vi fossero «elementi per ricondurla ad attività corruttive» (pp. 27-28).

    2.3. - I componenti dei due collegi sopra ricordati, quindi, svolgendo le funzioni di giudice del gravame in procedimenti di prevenzione a carico di persone diverse dagli attuali imputati, avevano espresso, ad avviso dei ricusanti, valutazioni e giudizi riguardanti l'intera vicenda e quantomeno taluni dei soggetti che, a seguito dell'impugnazione proposta contro la sentenza del 21 ottobre 1996 del Gip presso il Tribunale di Torino ed in conseguenza dell'assegnazione del procedimento e del giudizio di appello alla sezione di cui essi fanno parte, nonché della formazione del collegio nella composizione risultante dagli atti (presidente il dott. Emilio Giribaldi e consiglieri i dottori Filippo Russo e Brunella Rosso), alcuni di essi dovrebbero ora giudicare e valutare nell'ambito del processo penale.

  2. - Sulla base di tali circostanze la stessa prima sezione della Corte d'appello di Torino, in un precedente collegio composto dal presidente dott. Emilio Giribaldi e dai consiglieri dottori Filippo Russo e Pietro Capello, già aveva in data 19 ottobre 1998 presentato dichiarazione di astensione, ritenendo ricorrere il motivo di cui all'art. 36 primo comma lett. g) con riferimento all'art. 34 c.p.p., e ciò anche alla luce della sentenza costituzionale n. 346/1997.

    La dichiarazione era stata peraltro respinta dal Presidente della Corte d'appello di Torino con decreto del 26 ottobre 1998, in quanto non apparivano ravvisabili i presupposti di cui alla norma invocata, dal momento che i giudici che intendevano astenersi si erano pronunciati in procedimenti diversi da quello in cui erano chiamati a giudicare in sede di appello, sicché si era «fuori dal modello di incompatibilità delineato dall'art. 34 c.p.p. alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 306, 307, 308/1997». Gli atti erano pertanto rimessi alla medesima sezione per il prosieguo del giudizio.

  3. - L'udienza fissata in camera di consiglio per tale giudizio veniva peraltro presentata contro il nuovo collegio (composto, come si è ricordato in premessa, dal presidente dott. Emilio Giribaldi e dai consiglieri dottori Filippo Russo e Brunella Rosso), da tutti gli imputati e dai loro difensori, in data 18 febbraio 1999, tempestiva dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 36, comma 1, lett. c) c.p.p., formulando in via di subordine, nel caso che non fosse ritenuto riconducibile alle norme sopra indicate o ad altre ipotesi di ricusazione il caso di specie, eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 37 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il collegio ricusato, sentito il procuratore generale che chiedeva trasmettersi gli atti al primo presidente per la designazione della sezione competente a decidere sulla ricusazione, ritenuta non manifestamente infondata la dichiarazione presentata contro i propri componenti, disponeva pertanto in conformità...

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