Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Ord. di rinvio 23 dicembre 1998. Pres. Palescandolo - Imp. Montefusco.

Pena - Sospensione condizionale - Concessione per la terzavolta del beneficio in sede di patteggiamento - Revoca di diritto da parte del giudice dell'esecuzione - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 1, c.p., nella parte in cui non prevede la revoca della terza sospensione condizionale della pena concessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. (C.p., art. 168) (1).

    (1) Le citate sentenze Cass. pen., sez. un., 18 aprile 1997, Bahrouni e Cass. pen., sez. un., 4 giugno 1996, De Leo, trovansi pubblicate rispettivamente in Arch. nuova proc. pen. 1997, 344 ed ivi 1996, 587.

(Omissis). 1. - In data 24 giugno 1998 il procuratore in sede chiedeva a questo tribunale di revocare i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a Montefusco Nicola, con le condanne emesse nei termini che seguono:

a) dalla Corte di appello di Napoli il 4 luglio 1990, irrevocabile il 27 luglio 1990 (mesi 9 di reclusione e lire 300.000 di multa);

b) dal Tribunale di Napoli il 30 marzo 1992, irrevocabile il 25 maggio 1992 (un anno di reclusione e lire 600.000 di multa);

c) dal Pretore di Torre A. il 20 ottobre 1992, irrevocabile il 5 dicembre 1992 (un mese e 10 giorni di arresto e lire 80.000 di ammenda).

Ciò sul presupposto che nei termini di legge intervenivano successive condanne che imponevano la revoca del beneficio in questione.

Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 665 c.p.p., regolarmente avvisate parti e difensore, il P.M. si riportava alla precedente richiesta e la difesa si rimetteva al tribunale, che si riservava la decisione: questa si concretizzava nella presente ordinanza.

  1. - Va subito evidenziato come le «pene sospese» sub b) e c) siano sopravvenute a seguito del rito alternativo di cui agli artt. 444 ss. c.p.p.,, mentre solo la prima a seguito del giudizio ordinario.

    È anche evidente come le stesse si siano susseguite nei termini ai quali l'art. 168, comma 1, c.p. riconnette la revoca del beneficio ipso iure, essendone pacifica la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza concedente il beneficio stesso.

    È indubbimente superfluo ricordare come, in ogni caso, la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a colui che ne abbia già usufruito due volte...

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