Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@CORTE DI CASSAZIONE Ord. di rinvio 17 febbraio 1999. Pres. Giammanco - Est. Di Nubila - Imp. Corvi ed altro.

Stampa - Pubblicazioni oscene - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante - Riferimento al turbamento del «comune sentimento della morale» - Requisito determinante della condotta - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui adotta il parametro del possibile turbamento del «comune sentimento della morale» come requisito determinante della condotta. (L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15) (1).

    (1) Cfr. Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 1982, Valentini, in questa Rivista 1983, 637.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - A seguito della pubblicazione sul settimanale «Visto» delle fotografie scattate dalla Polizia giudiziaria in occasione della scoperta del cadavere di Alberica Filo della Torre, i tre imputati venivano incriminati per i delitti di ricettazione, pubblicazione di immagini coperte da segreto e pubblicazione di fotografie impressionanti e raccapriccianti, atte a turbare il sentimento della morale.

  1. - Assolti nei due gradi del giudizio di merito dalle prime due imputazioni, hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, deducendo diversi motivi, tra i quali in limine l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, vale a dire l'art. 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.

  2. - A tale eccezione si è associato il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione.

  3. - Ad avviso del collegio, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta è rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

  4. - L'art. 15 predetto richiama le penalità di cui all'art. 528 c.p. per il caso di «stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti».

  5. - La condotta incriminata consta dunque dei seguenti elementi: descrizione o illustrazione di avvenimenti anche immaginari su stampati; uso di particolari impressionanti o raccapriccianti; modalità tali da poter turbare la morale corrente ovvero l'ordine delle famiglie ovvero da poter favorire il...

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