Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine455-456

Page 455

@TRIBUNALE DI AVELLINO Ord. di rinvio 23 settembre 1999. Pres. ed est. Iannarone - Imp. Pagnozzi.

Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose - Conviventi del prevenuto - Estensione dei divieti e decadenze di cui all'art. 10, L. n. 575/1965 - Preclusione di prova o accertamento contrario - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui tale disposizione, estendendo ai conviventi i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2, non consente alcuna prova o accertamento contrario. (L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10) (1).

    (1) Per utili riferimenti sul tema, si veda Cass. pen., sez. I, 16 settembre 1987, Agrigento, in questa Rivista 1988, 650.


(Omissis). - Letta la nota della Prefettura di Avellino del 28 giugno 1999 con la quale è stata chiesta l'applicazione nei confronti di Pagnozzi Stella, nata il 6 novembre 1962 a S. Martino Valle Caudina, ivi residente via Paduli n. 1, moglie di Panella Renato, nato a Benevento il 13 marzo 1960 e residente a S. Martino Valle Caudina alla via Paduli n. 1, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni due ai sensi della legge antimafia n. 575/1965, del divieto di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ai sensi dell'art. 10, comma quarto della legge antimafia n. 575/1965;

Vista la nota della Questura di Avellino, la quale, su richiesta di informazioni, ha fatto conoscere che la predetta misura della sorveglianza speciale è divenuta definitiva il 7 febbraio 1997;

Ritenuto che nel caso in esame sono ravvisabili evidenti profili di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 10, quarto comma della legge n. 675/1965;

Rilevato che la questione, sollevata con riferimento agli artt. 3, 4, 27, 41 e 97 della Costituzione, fu già affrontata e risolta non di recente dalla Corte costituzionale, la quale la dichiarò manifestamente infondata con ordinanza 16 giugno 1988, n. 675, ritenendo ragionevole la presunzione di intestazione fittizia dei beni per eludere la norma;

Ritenuto, tuttavia, che sono ravvisabili, anche sulla scia di notevoli osservazioni e dubbi di incostituzionalità sollevati dalla giurisprudenza e dalla dottrina (vedansi Tar Lazio 22 agosto 1987, in Foro amm. 1987, p...

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