II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine13-16

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@TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA Ord. di rinvio 8 aprile 1999. Est. Giacomelli - Pecchini c. Soc. Tirrena Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa ed altri

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Danni alla persona subiti dal coniuge o da altro familiare del socio illimitatamente responsabile della società assicurata - Esclusione della garanzia assicurativa anteriormente alla L. n. 142/1999 - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d) dell alegge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, stipulati ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, quando l'assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4) (1).

    (1) In argomento v. le citate Corte cost. 16 aprile 1998, n. 125, in Giur. cost. 1998, 1006; Corte cost. 28 marzo 1997, n. 76, ivi 1997, 739 e Cass. civ. 7 agosto 1996, n. 7228, in Arch. civ. 1997, 27.

(Omissis). - Con atto di citazione notificato in data 22-24 marzo 1995, l'attrice Alberta Pecchini ha convenuto in giudizio il proprio coniuge Pierluigi Lazzarato, la Sas Laborfarm di P. Lazzarato, la Spa Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, in nome e per conto dell'Ina - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché il commissario liquidatore della Spa Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, proponendo domanda di risarcimento dei danni alla persona riportati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno 17 aprile 1992, determinati nella misura di lire 178.000.000.

Al momento del sinistro l'attrice si trovava, in qualità di trasportata, a bordo della vettura Lancia Delta targata PD A03266, di proprietà della Sas Laborfarm, della quale l'attrice è socio accomandante (come risulta dallo statuto della Laborfarm di Lazzarato Pierluigi e C. Sas, prodotto in giudizio dall'attrice); l'autovettura era condotta dal convenuto Pierluigi Lazzarato, marito della danneggiata e socio accomandatario della stessa Sas Laborfarm, società assicurata dalla compagnia Tirrena Spa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

La convenuta Spa Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la non operatività della garanzia assicurativa, invocando il disposto dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

L'attrice ha replicato richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991 e la nuova disciplina dell'art. 4 introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Con ordinanza immediatamente esecutiva, depositata in data 10 luglio 1996, il giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ritenuta la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo a bordo del quale l'attrice era trasportata, ha assegnato alla danneggiata la somma di lire 40.000.000, da imputare nella liquidazione definitiva del danno, ponendo detto importo a carico della convenuta Tirrena Assicurazioni Spa in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, in nome e per conto dell'Ina - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In corso di causa è stato disposto accertamento tecnico medico-legale, da cui è emerso che «i postumi residuati comportano una riduzione della validità biologica della persona, rispetto alla situazione quo ante, quantificabile nella misura del 40%» (v. relazione del C.T.U. depositata in data 30 gennaio 1998).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1997, n. 276, il presidente della sezione stralcio del Tribunale di Padova, con provvedimento in data 6 novembre 1998, ha assegnato la causa al giudice istruttore quale giudice ordinario applicato alla sezione stralcio, per cui all'udienza del 18 dicembre 1998, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c.

Ciò premesso, questo giudice, investito della decisione della causa, solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni...

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