Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine149-152

Page 149

@CORTE DI APPELLO DI CATANIA Sez. II, ord. di rinvio 2 ottobre 2000 Pres. Foti - Est. Vagliasindi - Imp. Tignino ed altro.

Prova penale - Valutazione - Dichiarazioni rese da soggetto sottrattosi al contraddittorio - Dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Utilizzabilità - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui la norma consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. (L. 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1) (1).

    (1) In argomento, si veda Corte app. pen. Perugia, 25 maggio 2000, L., in Arch. nuova proc. pen. 2000, 431.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'apparato accusatorio, su cui si fonda il procedimento e che appare rilevante ai fini decisori, è in gran misura costituito dalle dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reato connesso che hanno dichiarato di volersi astenere dal deporre.

Peraltro parallelamente all'incedere del processo - dalle sue fasi preliminari sino all'odierno giudizio di rinvio - il quadro normativo di riferimento si è posto in rapida evoluzione.

L'originaria formulazione del sistema probatorio previsto dal codice era ispirato ai principi dell'oralità e del contraddittorio, pur nella salvaguardia di dati probatori formati in precedenza (quali gli atti non ripetibili) ma la regolamentazione dettata dall'art. 192, 3° comma, c.p.p. (cui era affidata la valutazione e l'attendibilità del dichiarante) e dall'art. 513 c.p.p. (cui era affidata la acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni) nonché dall'art. 500 c.p.p. è rimasta modificata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 24-254-255 del 1992 e dalla L. 7 agosto 1992, n. 356. Attraverso infatti il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p. si è consentita l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di indagini, mentre è stata ammessa "tout court" l'acquisizione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso che si fosse astenuto dal deporre, in tal modo dandosi preferenza al principio di conservazione dei mezzi di prova già formati rispetto al principio di garanzia della difesa. Con la legge 7 agosto 1997, n. 267 si è operato un recupero del principio del contraddittorio e dell'oralità in antagonismo con il principio di "non dispersione dei mezzi di prova" formati prima del dibattimento.

Così è stato disposto che le dichiarazioni degli imputati non potevano essere utilizzate nei confronti di altri imputati senza il loro consenso (comma 1, art. 513) e del pari venne disposto che poteva darsi lettura delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso - che si fossero avvalsi della facoltà di astenersi dal deporre - solo sull'accordo delle parti (ult. parte comma 2°, art. 513).

E peraltro con le norme transitorie di cui ai commi 2-6 dell'art. 6 della stessa legge venne previsto un complesso sistema di valutazione delle dichiarazioni già rese (... possono essere valutate come prova ... Solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero - alla polizia giudiziaria da questa delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge) solo in parte richiamantesi alla regola di cui al 3° comma dell'art. 192 c.p.p.

Ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998 ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 513 c.p.p. in quanto non prevede l'applicazione dell'art. 500, comma 2 bis e 4 c.p.p. qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni.

Infine è intervenuto l'art. 111 Cost. come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha introdotto il principio del c.d. giusto processo secondo cui "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore". Va peraltro sottolineato che tale principio era già contenuto nella convenzione Europea dei diritti dell'uomo che per il suo Valore di principio generale di diritto internazionale avrebbe dovuto ritenersi di immediata applicazione nell'ordinamento italiano.

Con la legge 25 febbraio 2000, n. 35 sono state dettate disposizioni urgenti per l'applicazione dell'art. 111 Cost. a tutti i procedimenti in corso salvo due deroghe.

La prima deroga si è consentita per i procedimenti in corso in cui sia già avvenuta l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni già rese precedentemente da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore; con tale deroga si è inteso contemperare l'applicazione dei nuovi principi costituzionali sul contraddittorio - e sull'oralità e sul diritto di difesa con il principio di conservazione del materiale probatorio già acquisito. Però si è voluto attenuare l'efficacia di tali dichiarazioni consentendone la utilizzabilità solo se la loro attendibilità è confermata da...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT