II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine653

Page 653

@GIUDICE DI PACE DI TORINO Ord. di rinvio 7 giugno 2000. Est. Murante - Scavelli c. Comune di Torino

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative accessorie - Guida con patente scaduta di validità - Fermo amministrativo del veicolo - Durata - Sessanta giorni assoluti - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma settimo, nuovo c.s., così come modificato dall'art. 19, comma terzo, D.L.vo n. 507/1999 laddove, nel caso di guida con patente scaduta di validità fissa la durata del fermo amministrativo del veicolo in 60 giorni assoluti, anziché fissarla nella suddetta misura ma come termine massimo, ferma restando la possibilità di reintegra nel possesso del veicolo non appena sanata la situazione di illiceità giuridica. (Nuovo c.s., art. 126) (1).

    (1) Questione nuova.

(Omissis). - Nel procedimento civile n. 10396/2000 R.G. di opposizione a provvedimento amministrativo, la signora Scavelli Ondina Luisa Micaela, opponente, ha posto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 comma 7 del D.L.vo 285/92 - nuovo codice della strada - così come modificato dall'art. 19 comma 3 del D.L.vo 507/99, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Premesso:

- che l'autovettura di sua proprietà, Fiat Punto, targata AB498WF, è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di 60 giorni a seguito di contravvenzione al c.d.s., elevata a Dauchan Giorgio, suo marito, sopreso a guidare con patente scaduta (contravvenzione contestata il 9 marzo 2000);

- che nello stesso giorno (9 marzo 2000) suo marito ha superato la visita medica prescritta e riottenuto il documento di guida;

- che il fermo amministrativo è stato sospeso da questo Giudice di pace con suo provvedimento in data 23 marzo 2000;

l'opponente, signora Scavelli, ha posto, a sostegno della proposta eccezione di legittimità costituzionale, le seguenti osservazioni:

1) in via generale, l'applicazione della sanzione accessoria consegue la duplice finalità di rafforzare il tenore afflittivo e deterrente della medesima, sì da indurre un maggiore rispetto della legge e incidere strumentalmente, ed allo stesso tempo, nella concreta possibilità di reiterazione della violazione;

2) di tale principio è permeato l'intero codice della strada allorquando la repressione dell'impiego del veicolo, secondo modalità proibite, è stato fortemente voluto dal legislatore...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT