Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine631-634

Page 631

@GIUDICE DI PACE DI LOCRI Ord. di rinvio 5 aprile 2001. Est. Pezzani - Zappavigna c. Comune di Portigliola.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Procedimento - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito - Notifica degli atti in cancelleria - Mancata previsione della notificazione presso la residenza anagrafica del ricorrente - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma (come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, e del successivo art. 23, quarto comma, in esito alla condizione di parità delle parti, e nella parte in cui non prescrive, al comma secondo, del medesimo art. 23, la notifica all'opponente presso la sua residenza anagrafica. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Interessante questione.


RITENUTO IN FATTO. - Dagli atti del procedimento civile n. 469/2000, vertente tra Zappavigna Giovanni - che ha dichiarato di stare in giudizio personalmente - così avvalendosi della facoltà di cui all'art. 82, primo comma, c.p.c., correlato, per quanto di procedura, al quarto comma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, contro Comune di Portigliola, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando dei vigili urbani del Comune di Portigliola in data 16 agosto 2000 e recante il n. 1232/2000, notificato all'opponente addì 16 ottobre 2000.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava:

che il 16 agosto 2000, alle ore 11,26, agenti della polizia municipale del Comune di Portigliola, tramite misuratore di velocità, accertavano che il conducente della vettura Mercedes, targata AK 810 XE, transitava nel territorio del Comune di Portigliola alla progressiva chilometrica 94,6 a velocità superiore a 50 km orari, così violando il disposto di cui all'art. 142 ottavo comma del codice della strada;

che in data 16 ottobre 2000 funzionari preposti dal comune e non gli stessi accertatori hanno trasmesso al proprietario dell'autovettura di cui è detto, verbale di contestazione dell'infrazione di cui sopra al codice della strada, adducendo che non si era potuto provvedere, nella immediatezza, e nei modi regolamentari, previsti dall'art. 384 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a voce: «Regolamento di esecuzione del codice della strada», ed in riferimento all'art. 201 di esso, alla contestazione immediata; che col ricorso de quo il suddetto opponente rilevava l'illegittimità del verbale di contestazione di infrazione per violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada oltre che violazione ex art. 200 codice della strada per mancata contestazione immediata dell'infrazione. Ciò nel rilievo che sul punto 1) nel verbale di contestazione è dato leggere «non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento, e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari»

Rilevava, ancora, che quanto dedotto dagli agenti per giustificare la mancata contestazione appare, anche a parere di chi scrive mera clausola di stile piuttosto che una reale esigenza dettata da una possibilità oggettiva così per come sancito dall'art. 14, legge n. 689/1981 e art. 200 codice della strada, norme esplicite nell'imporre un'obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento, stante la loro tassatività (così la Pretura di Siderno 4 febbraio 1999; Pretura di Cremona 30 aprile 1992).

Evidenziando che la disattenzione di tale obbligo costituisce violazione di legge, come tale rende illegittimo l'intero procedimento amministrativo di irregolazione amministrativa, dal momento che la ratio della contestazione immediata, obbedisce ad un'esigenza di salvaguardia del diritto della difesa ex art. 24 della Costituzione.

Infatti la normativa riconosce, nell'ottica di questa superiore tutela, la necessità del contraddittorio immediato per assicurare le migliori opportunità di tutela e di difesa da parte del cittadino, il quale ha un ovvio interesse a svolgere le proprie eccezioni anche e soprattutto nell'immediatezza del fatto, poiché l'attualità del contesto infrazionale consente la possibilità di elementi di valutazione più immediati e compiuti rispetto ad una successiva ricostruzione storica.

Tutto ciò non è marginale, neppure in presenza, come nel caso de quo, di misurazione automatica della velocità, concretizzandosi l'interesse del contravvenuto ad opporre, per esempio, rilievi sulla esatta ubicazione dell'apparecchio ai fini di un'eventuale perizia nonché sulla effettiva presenza dei verbalizzanti in loco. Contestazione immediata che potrebbe facilmente sfociare in un inaccettabile arbitrio.

Ciò costituisce, anche, violazione ex art. 201 codice della strada, in difetto di precisa e dettagliata motivazione circa la omessa contestazione.

La fattispecie dell'eccesso di velocità accertato con dispositivo automatico occorre rilevare che le previsioni di cui l'art. 384, lettera e), del regolamento di attuazione al codice della strada, siano influenti.

Oggigiorno non esistono apparecchi in rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo...

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