Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@TRIBUNALE DI FIRENZE Ord. di rinvio 6 aprile 2001. Pres. ed est. De Giorgio - Imp. X.

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Lettura di atti, documenti, deposizioni - Ai fini delle contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni rese dal teste alla P.G. - Valutazione ai fini dell'accertamento dei fatti affermati - Omessa previsione - Questione non manifestamente infondata di legittimit‡ costituzionale.

Non Ë manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 24 comma 1, 25 comma 2 e 101 comma 2, Cost., la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 500, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione, e valutate ai fini della credibilit‡ del teste, possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti affermati. (C.p.p., art. 500) (1).

    (1) Questione nuova.

(Omissis). - Sull'eccezione di legittimit‡ costituzionale dell'articolo 500 c.p.p., come modificato dall'articolo 16 della legge 63/2001, sollevata dal P.M. in relazione all'impossibilit‡ di acquisire a seguito di contestazione, e di valutare ai fini di prova, il verbale contenente le sommarie informazioni rese alla P.G. dal testimone x in data ../../.. ed il cui contenuto non Ë stato confermato da detto teste durante la sua audizione in pubblica udienza; ritenuto che la questione di legittimit‡ prospettata appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi: la norma appare palesemente in contrasto con gli articoli 2, 3, 24 comma 1, 25 comma 2 e 101 comma 2 Cost., nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni rese dai testi al P.M. e del quale si Ë data lettura per le contestazioni. Le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali sopra richiamati postulano strumenti giuridici che integrino un giusto processo, ma al contempo non impediscono al giudice la piena cognizione del fatto reato per l'effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare.

In particolare, la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non puÚ introdurre limitazioni di tale entit‡ da privare di efficacia la legge penale sostanziale, cosÏ violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati...

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