Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine9-13

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@TRIBUNALE DI PAVIA Ord. di rinvio 11 aprile 2000. Est. Leonetti - Raggia ed altra c. Comune di Pavia.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento - Efficacia probatoria dell'atto pubblico - Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dal D.L. 2 novembre 1999, n. 391, e sostituito (recte: interpretato) dall'art. 68 L. 23 dicembre 1999, n. 488, laddove riconosce agli ausiliari del traffico poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) (1).

    (1) Sui poteri di accertamento e contestazione degli ausiliari del traffico, v. Trib. civ. Roma 28 agosto 2000, n. 26628, in questo stesso fascicolo.


FATTO. - Con distinti ricorsi, identici nella sostanza e per tali motivi riuniti in corso di causa, Raggia Gabriella e Decima Maria Laura proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione n. 82905 e n. 82906 della Polizia municipale di Pavia, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art. 7 n.c.s. per aver, il giorno 3 marzo 1999, circolato in Pavia, alla guida delle rispettive autovetture, in zona a traffico limitato senza esporre alcun contrassegno di autorizzazione.

Assumevano le ricorrenti, l'illegittimità dei verbali opposti deducendo di essere entrate in piazza del Carmine per soli pochi metri e al solo fine di chiedere informazioni sulla viabilità agli ausiliari del traffico presenti in loco. Deducevano inoltre l'illegittimità dei verbali opposti ex art. 135 n.c.s. stante l'illegittimita collocazione del segnale di divieto.

Costituitosi il contraddittorio, la causa istituita con il libero interrogatorio delle ricorrenti e l'audizione di uno verbalizzanti.

All'udienza del 25 marzo 2000 nell'assenza del delegato del Comune, il giudice, previa chiusura della fase istruttoria ed invito alla discussione orale, rilevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 15 maggio 1997 n. 127, così come modificato dal decreto legge 2 novembre 1999 n. 391 e poi successivamente confermato dalla L. 23 dicembre 1999 n. 488, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.

DIRITTO. - L'accertamento delle violazioni al c.d.s. è disciplinato in modo generale dell'art. 13 L. n. 689/1981, secondo il quale i poteri di accertamento sono attribuiti agli «organi addetti al controllo sull'ossevanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa» e più specificamente dall'art. 12 del n.c.s..

Detto articolo sulla premessa che «l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale» (art. 11 n.c.s.) costituisce servizio di Polizia stradale ha istituito l'espletamento del servizio stesso:

a) in via principale alla polizia di Stato attraverso la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'arma dei Carabinieri;

d) al corpo della Guardia di Finanza;

e) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale.

L'accertamento viene demandato altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, c.p.p. ed al personale di vari enti, previo superamento di un esame di qualificazione.

Per quanto concerne la contestazione delle violazioni, gli artt. 200 n.c.s. (per l'ipotesi di contestazione immediata) e 201 n.c.s. (per l'ipotesi di contestazione differita), il primo in modo implicito ed il secondo in modo esplicito al comma 3, demandano tale attività «agli organi indicati nell'art. 12 . . . », ossia agli organi legittimati all'accertamento, oppure ad un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Il quadro normativo è mutato con l'entrata in vigore della legge Bassanini (L. 15 maggio 1997 n. 127) che ha riconosciuto ai Comuni (art. 17, comma 132), con provvedimento del sindaco, il potere di conferire «funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali» e cioé ai c.d. «ausiliari del traffico» fermo restando che «le procedure sanzionatorie amministrative e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti».

L'introduzione del c.d. ausiliario del traffico, figura introdotta per far funzionare il nuovo sistema di tariffazione della sosta, ha subito creato notevoli problemi interpretativi.

Infatti, nonostante la chiarezza del dettato normativo, che ha riconosciuto a questa figura esclusivamente la funzione di prevenzione segnalazione delle violazioni in materia di sosta, ma non quella di redazione del verbale e contestazione della violazione, questi soggetti sono stati utilizzati dai Comuni in modo improprio. Numerosi Comuni gli hanno demandato funzioni di verbalizzazione e contestazione. In alcuni casi si è addirittura arrivato a demandargli una funzione di accertamento generalizzata a tutte le violazioni del n.c.s..

Non a caso alcuni giudici di merito hanno parlato di un nuovo sistema di «tassazione occulta».

Sulla scia della giurisprudenza di merito che ha evidenziato come l'attività dell'ausiliario del traffico è circoscrittaPage 10 alla mera segnalazione delle violazioni di sosta e fermata, posto che l'intera procedura sanzionatoria costituisce oggetto di esplicita riserva legale a favore dei soggetti di cui all'art. 12 n.c.s., è intervenuta la sentenza 21 ottobre 1999 n. 11949 della S.C. che ha fatto opportuna chiarezza in materia statutendo che «gli ausiliari del traffico, senza essere investiti di alcuna funzione di polizia, limitano la loro opera alla rilevazione e segnalazione alle autorità di...

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