Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@TRIBUNALE DI BRESCIA Ord. di rinvio 12 febbraio 2003. Est. Modena - Fogliarini ed altra (avv. Venturi) c. Somenzi (avv.ti Lillo e Pigolotti).

Contratto di locazione - Di natura transitoria - Condizioni e modalità per la stipula - Determinazione rimessa a decreto ministeriale - Assenza di principi e direttive di livello legislativo - Incidenza sull'autonomia negoziale delle parti e sulla libertà di iniziativa economica, nonché sulla proprietà privata - Contrasto con le riserve relative di legge in materia - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nella parte in cui subordina la legittimità di contratti di locazione di natura transitoria alle condizioni e modalità definite dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della stessa legge. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 5) (1).

    (1) A quanto consta, prima ordinanza di rinvio a sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma in oggetto. Al proposito, è solo da rilevarsi che l'art. 5 impugnato stabilisce che il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui alla norma deve definire «le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria (...) per soddisfare particolari esigenze delle parti», così fissando nell'ultima parte della norma («per soddisfare particolari esigenze delle parti») una precisa condizione, all'evidenza non ritenuta sufficiente (senza, peraltro, motivazione in punto) dal Tribunale.

(Omissis). - Rilevato che con atto notificato il 13 settembre 2000 Fogliarini Fiorenzo e Della Gaburra Daniela intimavano lo sfratto per finita locazione a Somenzi Elvina dall'unità immobiliare di loro proprietà sita in Pozzolengo, loc. Gozza, assumendo che il contratto, di natura transitoria ex art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, era scaduto il 31 ottobre 2001; che si costituiva l'intimata eccependo la riconduzione del contratto alla disciplina (e quindi alla durata) ordinaria, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 6 lettere c) e d) del decreto del Ministro per i lavori pubblici 5 marzo 1999 (in G.U. 22 marzo 1999, n. 67), emanato in attuazione del citato art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998, in quanto nel contratto stipulato tra le parti non era stato previsto l'onere, a carico del locatore, di confermare, prima della scadenza del contratto stesso, la permanenza delle ragioni di transitorietà posti a base dello stesso, e comunque a tale onere il locatore non aveva di fatto adempiuto; che appare pertanto rilevante, posto che effettivamente tale onere non risulta adempiuto da parte del locatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui rinvia la disciplina dei contratti di natura transitoria ad un decreto ministeriale, il quale rappresenta il parametro alla stregua del quale la controversia andrebbe decisa; che tale questione non appare manifestamente infondata, in quanto la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto che la riserva di legge di cui agli articoli 41, comma 3, e 42, comma 2, Cost. sia una riserva relativa, e che pertanto è sufficiente che la legge stabilisca i principi e le direttrici entro le quali l'azione amministrativa deve svolgersi, onde togliere alla stessa criteri di assoluta illimitata discrezionalità (sentenze nn. 388/92, 133/68, 24/67, 38/66, 40/64, 13/62, 91/66, 94/71, 202/74, 35/61, 4/62, 1/63), mentre la disposizione di cui trattasi, pur rinviando alla normazione secondaria una disciplina che incide tanto sull'autonomia negoziale delle parti, e quindi sulla libertà d'iniziativa economica privata, quanto sulla proprietà privata, omette qualsiasi indicazione circa principi e direttrici della disciplina emananda. (Omissis).

@TRIBUNALE DI PALERMO Ord. di rinvio 14 gennaio 2003. Est. Turco - Balistreri c. Ferraro.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Sospensione - A beneficio dei conduttori che versino nelle situazioni indicate dall'art. 80, comma 20, L. n. 388/00 - Requisiti personali necessari in aggiunta a quello reddituale - Presenza nel nucleo familiare del conduttore di soggetti ultrasessantacinquenni o affetti da grave handicap - Mancato riferimento ai soli soggetti entrati a far parte del nucleo familiare e conviventi da almeno 6 mesi - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione all'art. 6, comma 5, L. n. 431/98, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 20, della L. n. 388/00 nella parte in cui, nel prevedere quale requisito concorrente con quello reddituale, alternativamente, la presenza nel nucleo familiare del conduttore di soggetto ultrasessantacinquenne, o affetto da grave handicap, non statuisce che il soggetto che versi in tali condizioni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e sia convivente con il conduttore medesimo da almeno sei mesi. (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80) (1).

    (1) Questione nuova.

(Omissis). - Il tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede; letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 24 gennaio 2002 il sig. Giuseppe Balistreri ha chiesto il riconoscimento del diritto di ottenere la sospensione dell'esecuzione dello sfratto per fi-Page 462 nita locazione dell'immobile sito in Palermo, via Nicolò Spedalieri n. 22, sostenendo di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 388/2000.

In allegato al ricorso l'opponente ha prodotto il titolo esecutivo, il precetto notificatogli per il rilascio, autocertificazione circa la mancata disponibilità di altra abitazione e sullo stato di disoccupazione della moglie convivente, busta paga mensile relativa al mese di novembre 2000 e certificato di stato di famiglia rilasciato il 24 gennaio 2002.

Con ordinanza del 3 giugno 2002 è stata revocata la sospensione dell'esecuzione, provvisoriamente disposta con decreto ex art. 625, comma 2 c.p.c.; la revoca è stata pronunziata per la carenza del requisito personale richiesto a mente dell'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000 congiuntamente a quello reddituale e consistente nell'età superiore ai sessantacinque anni, ovvero nella condizione di handicap grave per soggetto facente parte del nucleo familiare del ricorrente, come meglio indicato nella norma citata.

Con comparsa depositata il 4 giugno 2002 si è costituita in giudizio la locatrice, sig.ra Angela Ferraro, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge n. 185/2002, di conversione del decreto-legge n. 122/2002, che ha prorogato fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle esecuzioni per rilascio di immobili causato da finita locazione intraprese nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000.

Con istanza depositata il 16 settembre 2002 il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 3 giugno 2002 unitamente al riconoscimento del diritto a godere della detta sospensione, ed ha prodotto un nuovo certificato di stato di famiglia, rilasciato il 12 settembre 2002, dal quale risulta inserita nello stato di famiglia del Balistreri la sig.ra Costa Teresa, nata nel 1933; detta sig.ra Costa, inoltre, è residente allo stesso indirizzo del Balistreri, come risulta dal certificato anagrafico parimenti prodotto dal ricorrente in allegato alla detta istanza, anch'esso rilasciato in data 12 settembre 2002.

Con ordinanza cautelare del 26 settembre 2002, preso atto dell'attuale possesso sia del requisito reddituale, sia del requisito personale, consistente nella presenza di soggetto ultrasessantacinquenne nel precitato nucleo familiare, è stata dichiarata l'applicabilità, in via cautelare, in favore del Balistreri della sospensione dell'esecuzione per rilascio fino al 30 giugno 2003, giusta la previsione di cui alla legge n. 185/2002.

Ma con successiva istanza depositata in data 8 ottobre 2002 la locatrice resistente ha chiesto revocarsi la suddetta ordinanza.

Tutto ciò premesso con riferimento allo stato attuale del giudizio, deve adesso evidenziarsi che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, legge Cost. n. 1/1948 e dall'art. 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/1953 per sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000, norma cardine ai fini della pronunzia definitiva, indirettamente richiamata dall'art. 1, legge n. 185/2002, per contrasto con il...

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