Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1181-1183

Page 1181

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 24 aprile 2003, n. 134 (c.c. 27 marzo 2003). Pres. Chieppa - Est. Onida - Imp. Zancanaro.

Sanità pubblica - Sostanze pericolose - Preparati contenenti sostanze pericolose - Reato di immissione sul mercato - Attuazione di direttiva comunitaria per mezzo di decreti delegati - Ritenuta insufficiente specificazione dei criteri contenuti nella legge delega e indeterminatezza della norma incriminatrice - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25 comma 2 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1995-1997) (recte: dell'art. 3, comma 1, lettera c, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1994»), e dell'art. 13 del D.L.vo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128), nella parte in cui, nel delegare il Governo ad attuare le direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, detta i criteri direttivi generali per la determinazione delle sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi da adottare, prevedendo la possibilità di stabilire sanzioni penali nei soli casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 L. 24 novembre 1981, n. 689. (L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 2; D.L.vo 16 luglio 1998, n. 285, art. 13; L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 3).

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. - Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 novembre 2001, pervenuta a questa Corte il 14 giugno 2002, il Tribunale penale di Venezia, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1995-1997), e dell'art. 13 del D.L.vo 16 luglio 1998, n. 295 (recte: 285) (Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128);

che il remittente premette di dover giudicare un imputato del reato previsto e punito dall'art. 13 del D.L.vo n. 285 del 1998 - immissione sul mercato di preparati pericolosi in violazione delle disposizioni in tema di imballaggio e di etichettatura e delle disposizioni in tema di classificazione dei preparati medesimi, contenute nel medesimo decreto legislativo o nelle norme da esso richiamate -, e afferma che tale norma delegata trova la sua fonte nella delega di cui alla legge n. 128 del 1998, la quale, all'art. 2, comma 1, lettera c, detta i criteri direttivi generali per la determinazione delle sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti;

che, secondo il medesimo remittente, trattandosi di un decreto legislativo delegato, il precetto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT