II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine379-382

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI PARMA Ord. di rinvio 13 novembre 2002. Est. Chianca - Unipol Spa c. Sai Spa

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impossibilità di rivolgersi ad esso per i soggetti surrogatisi alle vittime della strada - Mancata previsione - Contrasto con i principi costituzionali in materia di previdenza e assistenza sociale - Questione di illegittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 38 Cost., la questione di legittimità dell'art. 19 L. 24 dicembre 1969, n. 990 là dove non prevede che al Fondo di garanzia per le vittme della strada possono rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19) (1).

    (1) In argomento, v. la citata sentenza Cass. civ. 1 agosto 1987, n. 6672, in questa Rivista 1988, 653 secondo cui l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, danneggiate in un sinistro cagionato da veicolo non identificato o da veicolo non coperto da assicurazione, ancorché previsto per finalità di solidarietà sociale, non ha natura indennitaria, ma è correlato - al pari dell'obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato - alla responsabilità altrui e il contenuto della prestazione, verificandosi i presupposti costitutivi dell'obbligo, è il risarcimento dei danni ivi compresi quelli morali, nei limiti dei massimali stabiliti dalla legge.

(Omissis). - Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento civile n. 4079/01 instaurato dalla società assicuratrice Unipol - attrice - con l'avv. Luca Ambanelli, contro SAI - F.G.V.S. - convenuto - con avv. B. Cardani e dott. Lorenzo Cardani, per l'esercizio di azione di rivalsa diretta al recupero di una provvisionale di venti milioni erogata ad un soggetto di nazionalità senegalese, rimasto ferito sull'autovettura assicurata Unipol, coinvolta nel sinistro stradale causato dall'errato e vietato sorpasso di altra vettura rimasta sconosciuta.

Letti gli atti di causa, vista l'eccezione di incostituzionalità formulata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta;

Premesso che in data 1º maggio 1999 Mbaye Ndiaye viaggiava, trasportato, sulla autovettura Peugeot 205 assicurata Unipol, condotta da Mbengue Modoh, percorrendo la via Colorno; che altro veicolo proveniente da direzione contraria sorpassava l'auto che lo precedeva, andando ad invadere la carreggiata percorsa dal mezzo assicurato Unipol, il quale per evitare il terribile ed inevitabile impatto, sterzava verso destra uscendo di strada; che nell'occorso il trasportato riportava lesioni risultanti da perizia, rivendicate stragiudizialmente nei confronti della società assicuratrice; che questa, senza dare per ammesso alcunché, in relazione allo stato di bisogno derivatogli dalle lesioni, versava al danneggiato a titolo di risarcimento la somma di venti milioni.

Successivamente invitava senza esito la SAI quale impresa designata, ai sensi dell'art. 19, primo comma, legge n. 990/1969, alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S.

L'azione dell'Unipol, di cui all'odierno giudizio, è inammissibile ed infondata eccepiva controparte, SAI, formulando fra le contestazioni la eccezione di incostituzionalità dell'art. 19, legge 24 dicembre 1969, n. 990, in rapporto all'art. 38 della Costituzione là dove non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi.

È di rilevante interesse chiarire l'esatta portata della norma onde evitare che mezzi finanziari destinati a fini sociali, possano venire impiegati per far fronte ad ingiustificate rivalse degli assicuratori. A ulteriore sostegno della proposta eccezione, la difesa SAI faceva osservare che con l'art. 38 della Costituzione italiana ha affermato la tutela del cittadino al diritto di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di indigenza specie se determinata da inabilità o menomazioni. Essa costituisce la norma fondamentale che racchiude l'intero sistema nazionale di sicurezza sociale.

Ai compiti previsti provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Nell'ambito del predetto sistema alla tutela delle vittime della strada è stato preposto il F.G.V.S., voluto dalla convenzione internazionale europea, certamente istituzione di sicurezza sociale, finanziato parafiscalmente, gestito originariamente da ente pubblico - l'INA - e dopo la privatizzazione di questo, dalla CON.S.A.P., ovvero società concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

A ben guardare il trasportato nella specie non possiede neanche lo status di «vittima della strada» potendo lo stesso essere risarcito dal vettore e beneficiare nei confronti di questo della responsabilità contrattuale presunta del codice civile.

Benché la finalità del Fondo di garanzia faccia capo a principi di solidarietà sociale, osserva la difesa Unipol, all'intervento medesimo non è stata attribuita natura indennitaria bensì risarcitoria (Cass. civ. 1 agosto 1987, n. 6672).

Ciò sta dunque a significare che l'intervento de quo è correlato alla responsabilità altrui, (al pari dell'obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato).

Ricorrendone i presupposti (nel caso di specie quello di cui alla lettera a) art. 19, legge n. 990/1969 «il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato»)...

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