Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine849-852

Page 849

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA Ord. di rinvio 28 ottobre 2003. Est. Claudio - Petrangolo c. Comune di Roma.

Sosta, fermata e parcheggio - Limitazione nei centri abitati - Sosta e parcheggio a pagamento - Facoltà dei Comuni, quali enti proprietari della strada, di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di un ticket - Delega della relativa disciplina al Governo - Mancata indicazione di principi e criteri direttivi in ordine alle zone da sottoporre a vincolo e alla tariffazionePrevisione, nella sola normativa delegata, dell'emanazione di direttive ministeriali per i Comuni - Eccesso di delega - Incidenza sulla libertà di circolazione - Violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità amministrativa - Impedimento alla fruizione in condizioni di parità del bene demaniale della strada - Discriminazione dei cittadini in base alle condizioni economicheViolazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 16, 23 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. d)della legge di delega n. 190/1991 e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui viene delegata la disciplina della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma, senza la previa determinazione con la legge di delega dei principi e criteri direttivi sia in ordine alle zone da sottoporre a vincolo sia in ordine alla tariffazione, impedendo altresì ai cittadini di fruire in condizioni di parità del bene demaniale della strada, ma discriminando gli stessi in base alle condizioni economiche. (Nuovo c.s., art. 7; L. 13 giugno 1991, n. 190, art. 2) (1).

    (1) Non si rinvengono precedenti che abbiano sollevato la medesima questione. In genere sulla disciplina della sosta e sui poteri del sindaco di limitarla, v. il commento giurisprudenziale all'art. 7 c.s. contenuto ne Il nuovo codice della strada, di P.L. IASCONE, Ed. La Tribuna, Piacenza 2004, X ediz., p. 1220.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il sig. avv. A. Petrangolo ha proposto ricorso avverso sanzione amministrativa inflittagli per avere omesso il pagamento del ticket relativo al parcometro (art. 7, lett. f, codice strada).

Deduceva il ricorrente l'incompetenza dell'ausiliario del traffico che aveva elevato la relativa contravvenzione. Il giudice d'ufficio sollevava eccezione d'incostituzionalità, come appresso motivata per violazione artt. 76, 16, 3, 23 Cost.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Violazione articolo 76 della Costituzione: eccesso di delega.

Il potere dei comuni, quali proprietari delle strade comunali, di subordinare il parcheggio e la sosta nelle strade al pagamento di una somma, trova il suo titolo nella legge delega al Governo per la formazione del codice della strada 13 giugno 1991 n. 190, art. 2, lett. d), che nello stabilire l'oggetto dell'emanando codice della strada, sancisce, tra l'altro...: ... «d) previsione della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma», senza null'altro aggiungere e/o specificare in ordine ai principi e criteri direttivi di tale subordinazione, né in ordine ai criteri impositivi.

Eppure la Costituzione ha circoscritto entro limiti ben precisi il ricorso alla delega legislativa, al fine di impedire le cosiddette deleghe in bianco. È per questo che l'articolo 76 Cost. stabilisce in maniera esplicita quali limiti insormontabili alla delega della funzione legislativa:

1) la determinazione, esclusivamente da parte del Parlamento, dei principi e criteri direttivi;

2) il tempo limitato;

3) l'oggetto che deve essere ben definito e circoscritto. Nella fattispecie, risulta del tutto omessa la determinazione dei principi e criteri direttivi e di valutazione che possono rendere una zona di tale eccezionale rilevanza, rispetto al tessuto urbanistico e alle caratteristiche ordinarie dello stesso, da rendere necessario il pagamento del cosiddetto ticket.

Omesso è altresì ogni criterio di determinazione della tariffa di pagamento neppure nei suoi limiti minimi e massimi: siamo in realtà, in presenza di una vera delega in bianco, che priva il cittadino di ogni garanzia, a fronte di decisioni spesso, in realtà, arbitrarie del potere esecutivo, sia in ordine alle località sottoposte a vincolo, sia in ordine alle somme da pagare.

Né tali criteri possono essere individuati nel generico riferimento alle esigenze di tutela della sicurezza stradale di cui al primo comma, articolo 2, legge n. 190/1991: tale criterio è invero riferito genericamente alla disciplina generale dell'intero codice della strada, ma non è...

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