Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE PENALE DI GENOVA Ord. di rinvio 2 maggio 2002. Est. Settembre - Imp. Ronco Riccardo

Guida in stato di ebbrezza - Estinzione del reato - Oblazione - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Richiesta di oblazione - Esclusione per i contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, c.s., per i quali il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 - Irragionevole disparità di trattamento derivante dal diverso momento di esercizio dell'azione penale - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità di richiedere l'ammissione all'oblazione dei contravventori ex art. 186, commi 2 e 6, c.s., per i quali l'esercizio dell'azione penale con emissione del decreto penale di condanna sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274. (C.p.p., art. 464) (1).

    (1) Preliminarmente si precisa che analoga questione di legittimità è stata sollevata da questo stesso Tribunale in due precedenti procedimenti penali a carico di Rebaudi e Marmorato, con le ordinanze di rinvio 2 maggio 2002, nn. 413 e 414, pubblicate su G.U. 1ª Serie spec. 25 settembre 2002, n. 38. In argomento, v. Giud. pace Fermo 28 maggio 2002, in questa Rivista 2002, 677 con nota di G. FANULI, Guida in stato di ebbrezza e oblazione: in claris non fit interpretatio.

(Omissis). - Rilevato che l'art. 58 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare... si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria»;

Rilevato che ex art. 4 del D.L.vo citato appartiene per competenza per materia il reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 e 6, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada»;

Rilevato che l'art. 52 del D.L.vo 28 agosto 2000 cit. punisce il reato ex art. 186, commi 2 e 6, c.d.s. con la pena alternativa dell'ammenda e della detenzione domiciliare;

Rilevato che, pertanto, giusto il combinato disposto dagli artt. 52 e 58 del D.L.vo n. 274/2000 citato e dall'art. 162 bis c.p. non può logicamente escludersi l'ammissione all'oblazione del contravventore che vi abbia fatto richiesta;

Rilevato che, anche in presenza di reato commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, l'attuale sistema...

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