II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@GIUDICE DI PACE DI PISTICCI Ord. di rinvio 26 settembre 2001. Est. Amendola - Sebastio c. Prefettura di Matera

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Ricorso al prefetto - Previsione del raddoppio della sanzione minima edittale in caso di rigetto - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il diritto di difesa e con il principio di buon andamento della P.A. - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma e 97, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, nuovo c.s. nella parte in cui prevede il raddoppio della sanzione minima edittale nel caso in cui il prefetto ritenga fondato l'accertamento della violazione. (Nuovo c.s., art. 204) (1).

    (1) La questione risulta essere stata più volte affrontata dalla Consulta e sempre con esito negativo. V., in tal senso, Corte cost. 24 marzo 2000, n. 83, in questa Rivista 2000, 381; Corte cost. 30 ottobre 1997, n. 324, ivi 1998, 19; Corte cost. 19 luglio 1996, n. 268, ivi 1997, 18 e Corte cost. 27 luglio 1994, n. 366, ivi 1994, 937.

(Omissis). - Sciogliendo la riserva, rileva: l'art. 204 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada viene censurato ove recita... «Il prefetto... se ritiene fondato l'accertamento ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione...».

Ebbene secondo il modesto parere del giudicante la previsione della facoltà di emanare un'ordinanza-ingiunzione di pagamento con automatico raddoppio dell'originario importo, confligge col dettato dell'art. 3 della Cost. della Repubblica. In particolare col secondo comma, il quale affida «allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini». Infatti non si vede come sia rimosso l'ostacolo a che un cittadino possa liberamente determinarsi a ricorrere avverso un verbale amministrativo di sanzionamento. Con l'appesantimento ope legis della sanzione per colui che ricorre in via amministrativa si vanno a fondare discriminazioni, poiché si genera incentivazione al ricorso giurisdizionale previsto quale alternativa dall'art. 205 c.d.s.; ma essa alternativa è di certo più complessa e dispendiosa, dovendosi adire una sede di giustizia, chiedere ausilio del...

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