Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine281-282

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@GIUDICE DI PACE DI BRESCIA Ord. di rinvio 13 giugno 2001. Est. Nesi - Polonioli c. Prefetto di Brescia

Patente - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Applicazione automatica per un periodo fisso di due mesi - Manifesta ingiustizia ed eccessività di tale sanzione rispetto a quella prevista per infrazioni più gravi - Applicazione a cittadini in diversa posizione economica - Irragionevolezza - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, c.s., come modificato dall'art. 19 D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui prevede, per il caso di chi circola con la patente scaduta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria e al ritiro della patente il fermo amministrativo del veicolo per un periodo fisso di due mesi. (Nuovo c.s., art. 126) (1).

    (1) Per analoghe questioni, v. le ordinanze di rinvio del Giudice di pace di Trento 24 ottobre 2000, in questa Rivista 2001, 367; Giudice di pace di Gorizia 24 luglio 2000, ivi 2000, 825 e Giudice di pace di Torino 7 giugno 2000, ivi 2000, 653.

(Omissis). - Con ricorso 28 febbraio 2001-1° marzo 2001 Polonioli Gianluca, premesso di essere stato contravvenzionato in data 26 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, di aver immediatamente pagato la sanzione pecuniaria inflittagli e di essersi subito sottoposto alla visita medica di controllo della sussistenza dei requisiti psico-fisici per la guida di veicoli, così ottenendo la restituzione del documento di guida, ritirato siccome scaduto, ha proposto opposizione limitatamente al correlato provvedimento di fermo amministrativo del veicolo per mesi due, chiedendone la revoca, con conseguente restituzione del veicolo (autovettura Ford Focus targata BX 800 HR).

IN FATTO. - Il giudicante, con proprio decreto del 2 marzo 2001, fissava la comparizione delle parti davanti a sè per l'udienza del 6 giugno 2001, ordinava al prefetto della Provincia di Brescia di depositare nei termini di legge il rapporto e gli atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.

All'udienza del 6 giugno 2001 compariva il solo procuratore dell'opponente e nessuno per il Prefetto di Brescia nonostante si fosse costituito in Cancelleria il 9 aprile 2001 depositando comparsa di costituzione e risposta con i...

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