Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI FICAROLO Ord. di rinvio 10 maggio 2004. Est. Campili - Beduschi c. Sindaco del Comune di Castelmassa.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Rilevamento dell'eccesso di velocità mediante apparecchi automatici - Non necessità della contestazione immediata dell'infrazione - Violazione del diritto di difesa - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Valutazione della legittimità - Competenza del giudice di pace - Estensione della competenza alla valutazione della legittimità delle sanzioni accessorie e della decurtazione dei punti dalla patenteMancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza - Violazione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 bis lett. e) c.s. nella parte in cui prevede che la contestazione immediata non sia necessaria qualora l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi della polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. (Nuovo c.s., art. 201 bis) (1).

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 bis, ottavo comma, c.s., nella parte in cui prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non possa escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente, senza peraltro indicare quale altra autorità giurisdizionale sia competente a farlo. (Nuovo c.s., art. 204 bis) (2).

    (1, 2) Questione nuova. In dottrina, per utili riferimenti riguardanti la prima delle questioni sollevate v. F. FREGHIERI, La contestazione immediata nella riforma del codice della strada, in questa Rivista 2003, 1041.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - In data 28 ottobre 2003, il ricorrente, si vedeva recapitare presso la propria residenza, la raccomandata a.r. n. 09775256058-1, inviata dalla Polizia municipale del Comune di Castelmassa (RO) contenente il verbale di accertamento n. 155/A/2003/ V, prot. 297/2003, riferito a violazione del codice della strada asseritamente rilevata in data 30 agosto 2003, dalla Polizia municipale della medesima Amministrazione comunale di Castelmassa sulla strada denominata Via S.P. 47 - S.R. 6 altezza Km 8+500 direzione Calto-Castelmassa.

  1. - In tale verbale, si precisava che l'autoveicolo identificato come Ford Mondeo targata BW7355J, circolava ad una velocità di 103,00 Km/h, che tale velocità sarebbe stata rilevata da una apparecchiatura Velomatic 512 che non vi sarebbe stata la possibilità di contestare immediatamente l'infrazione.

  2. - Il verbale veniva, proprio in considerazione della omessa immediata contestazione, recapitato all'intestatario del veicolo in questione.

  3. - Al ricevimento del verbale, il signor Beduschi si attivò immediatamente presso la Polizia municipale di Castelmassa richiedendo copia della fotografia scattata.

  4. - Da tale foto non era possibile individuare quale persona fosse in quel momento alla guida, anche perché, nella vettura di cui si sta parlando, viaggiavano in quel momento altre persone tutte patentate (Zanetti Valeria, Zanetti Giuliano e Mirandola Leda) e che avendo fatto altre volte, sia in data antecedente che posteriore al 30 agosto 2003, tale tragitto sia da solo che in compagnia delle medesime persone o di parte di esse non è in grado di rammentare nel giorno di cui trattasi chi in effetti si trovasse alla guida (cfr. doc. nn. 2-3 - fatture albergo).

  5. - In relazione a tale circostanza ed alla oggettiva impossibilità sopra esposta, anche in considerazione del tempo trascorso, l'interessato procedeva ad informare gli organi preposti all'applicazione delle relative sanzioni per infrazioni stradali, inviando una lettera raccomandata a.r. in data 22 novembre 2003 (doc. n.

    4) nella quale precisava che non era in grado di indicare le generalità del conducente al fine della sua inequivocabile identificazione.

  6. - A prescindere dal fatto che sorprende e che non si ritiene sia effettivamente possibile procedere in tale tratto di strada alla velocità contestata, in quanto vi sono continue interruzioni laterali del ciglio stradale ma soprattutto in considerazione che nelle vicinanze, a non più di 300-400 mt dal punto di posizionamento della strumentazione utilizzata dagli accertatori vi è un incrocio giungendo al quale l'asserito contravventore Page 16 ha dovuto fermarsi stante la presenza di un segnale di stop. Per precisione la strada su cui è avvenuto l'accertamento si interseca con altra (congiungimento di via Eridania con via Gavioli) con diritto di precedenza.

  7. - Si noti altresì come dalla fotografia si evinca la presenza di altro veicolo che precedeva...

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