Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI CHIETI Ord. di rinvio 12 novembre 2004. Est. Fiocca - D'Agostino c. Prefettura di Chieti.

Sorpassi - Sorpasso vietato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Applicabilità senza limitazioni o riduzioni per i trasgressori svolgenti attività lavorativa di conducente di veicoli - Contrasto con il principio lavorista, con il diritto al lavoro e con la tutela del lavoro - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al normale utente della strada - Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 16 c.s. nella parte in cui dispone la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non prevedendo limitazioni, riduzioni delle sanzioni, o altre cautele, nei casi in cui il trasgressore svolge attività lavorativa consistente nella guida di autoveicolo. (Nuovo c.s., art. 148) (1).

    (1) Questione che non risulta essere mai stata sollevata.

Considerato che il ricorrente svolge attività lavorativa di autotrasportatore;

Ritenuto che l'art. 146, n. 16, appare viziato da illegittimità costituzionale giacché dispone la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non prevedendo limitazioni, riduzioni della sanzione, o altre cautele, nei casi in cui il trasgressore svolge attività lavorativa consistente nella guida di autoveicolo;

Stando così le cose la norma viola gli artt. 1, 3 e 4 della Costituzione che dispongono che la Repubblica è fondata sul lavoro, promuove le condizioni che lo rendono effettivo, lo tutela, attribuendo al lavoro rango primario rispetto ad altri valori ed interessi;

La norma viola anche l'art. 35 della Costituzione che dispone l'eguaglianza tra i cittadini, cosicché di fronte a fatti uguali, ancorché commessi da persone diverse, non possono derivare sanzioni dagli effetti diseguali, incidenti in sfere giuridiche eterogenee, dalla gravosità tanto diversa;

La disparità di trattamento risulta evidente paragonando il caso del normale utente della strada rispetto al quale la sospensione della patente costituisce soltanto un disagio, col caso dell'autista professionista per il quale la sospensione della patente costituisce preclusione dell'attività lavorativa con conseguenti ulteriori effetti sconvolgenti...

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