Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine475-498

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA sez. V, ord. 18 maggio 2010. Est. Artone – Ric. X C. Axa Assic. S.p.a.

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione di risarcimento – Proponibilità – Condizioni – Osservanza delle modalità e dei contenuti previsti all’art. 148, comma primo, cod. assic. – Prospettata violazione degli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma primo, Cost. – Questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145, comma primo, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), nella parte in cui impone, a pena di improponibilità dell’azione di risarcimento, che la richiesta stragiudiziale abbia osservato “le modalità ed i contenuti previsti all’art. 148”. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - La fattispecie.

Nel pomeriggio del giorno 23 luglio 2007 in Roma, via Settebagni altezza civico 334, un furgone Fiat Ducato, assicurato per la r.c.a. dalla AXA Assicurazioni S.p.A., effettuava una manovra in retromarcia, e nel mentre retrocedeva investiva un pedone. In conseguenza dell’urto subìto, il pedone riportava lesioni personali, descritte nel verbale di pronto soccorso rilasciato in pari data dall’Ospedale Sandro Pertini di Roma. Il pedone - l’odierno attore signor X - provvedeva ad inoltrare la richiesta risarcitoria alla AXA Assicurazioni S.p.A., garante la r.c.a. del suddetto furgone, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, redatta in Roma in data 5 settembre 2007, spedita in data 12 settembre 2007 e ricevuta dalla destinataria AXA Assicurazioni S.p.A. in data 14 settembre 2007 (doc. in atti).

In questa richiesta risarcitoria del settembre 2007, risultano indicati:

- il nominativo della società assicurata e proprietaria del furgone (XXX srl), alla quale la richiesta risarcitoria è stata inviata per conoscenza; il furgone “investitore” (Fiat Ducato targa XXX); le generalità del conducente (XXX); gli estremi della polizza AXA Assicurazioni S.p.A. (polizza n. XXX); la circostanza che il danneggiato, indicato nel signor X, rivestiva la qualifica di “pedone” e che riportava “danni fisici”; il nominativo del pedone danneggiato (X) ed il suo codice fiscale (XXX); la data, l’orario ed il luogo del sinistro (23 luglio 2007 ore 15.30, Roma Via Settebagni altezza civico 334); la dinamica del sinistro (“il Fiat Ducato nel fare retromarcia investe il pedone”); l’attribuzione della responsabilità esclusiva dell’accaduto a carico del conducente del furgone; l’invito “a provvedere con urgenza al risarcimento di tutti i danni materiali” “subìti e subendi” a causa del sinistro, dal XXX.

Nella stessa richiesta risarcitoria, si dichiara genericamente che “si allega documentazione medica”, mentre manca la descrizione puntuale della documentazione medica effettivamente allegata.

AXA Assicurazioni S.p.A., nel corso della procedura stragiudiziale, ha istruito la pratica unicamente con riferimento alla richiesta di “danni fisici” patiti dal pedone signor X, inoltrando in data 19 settembre 2007 la richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 148, commi secondo e quinto, c.d.a., riconoscendo l’errore materiale della richiesta risarcitoria, laddove si riferiva ad una “vettura danneggiata” non meglio identificata (errore che, quindi, è del tutto irrilevante ai fini della presente decisione).

La procedura stragiudiziale si è dunque pacificamente svolta in applicazione del combinato disposto degli artt. 145, comma primo, c.d.a. - art. 148, comma secondo, c.d.a..

In risposta alla richiesta risarcitoria inoltrata dal X, il Centro liquidazione danni della AXA Assicurazioni S.p.A., con lettera datata 19 settembre 2007 (doc. in atti) richiedeva al danneggiato di integrare gli elementi della richiesta risarcitoria. Si legge, testualmente nella “richiesta integrazione elementi” del 19 settembre 2007 : “... per poter definire se il danno debba essere risarcito e a quanto ammonti, occorre che lei invii le seguenti informazioni:

- La sua attività lavorativa e il suo reddito, pregandola di fornirci idonea documentazione fiscale (es. Mod. 730, Mod. Unico);

- L’entità delle lesioni subite, inviandoci idonea certificazione medica dell’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Le preciso che in assenza delle informazioni seguenti non sarò in condizione di comunicarle alcuna decisione sulla sua richiesta di risarcimento e che, ai sensi di legge, non decorreranno i termini entro i quali questa comunicazione è obbligatoria. Inoltre, per facilitare la liquidazione del danno, la prego di trasmettermi: - la dichiarazione delle eventuali spese mediche sostenute; - l’indicazione di eventuali Autorità intervenute allegando, se disponibile, copia del verbale; - dichiarazione di aver diritto o meno a prestazioni a carico di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (ad. es. INAIL, INPS)”.

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Al fascicolo dell’attore risulta poi allegata una lettera del 21 dicembre 2007 redatta dal Centro liquidazione danni della AXA Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto “formulazione offerta per sinistro rca”, indirizzata al signor X, domiciliato presso lo “studio di infortunistica stradale”.

In questa lettera 21 dicembre 2007, sottoscritta da AXA Assicurazioni S.p.A., si legge che: “In merito al sinistro sopra indicato la informiamo che abbiamo effettuato gli accertamenti necessari per determinare la responsabilità nella verificazione dell’evento e l’entità del danno subito. Fatti salvi e impregiudicati i diritti del nostro assicurato, pertanto, le alleghiamo l’assegno n. (...) per un importo di euro 300,00= emesso dalla Banca (...), che potrà essere incassato entro e non oltre il giorno 19 febbraio 2008. Con il suddetto pagamento intendiamo risarcire integralmente ogni danno da lei subito.” (...) A questa lettera risulta allegata la copia del menzionato assegno bancario, dell’importo di euro 300,00 intestato al danneggiato signor X.

L’offerta di euro trecento del 21 dicembre 2007 è stata, quindi, immediatamente contestata dal danneggiato, il quale ha ritenuto che fosse incongrua, inidonea a risarcire integralmente il danno patito.

Con lettera raccomandata del 7 gennaio 2008, spedita dallo studio incaricato dal signor X in data 22 gennaio 2008, e ricevuta dal destinatario AXA Assicurazioni S.p.A. - Centro liquidazione danni in data 29 gennaio 2008 (v. doc. 7 descritto nell’indice allegato al fascicolo dell’attore; v. pag. 3 ricorso introduttivo), si comunicava infatti che la somma offerta di euro 300,00=, ritenuta non congrua, era stata accettata ed incassata soltanto a titolo di acconto sul maggior danno subito.

Con la stessa lettera raccomandata, inoltre, il danneggiato si dichiarava disponibile a proseguire nelle trattative avvertendo che, in mancanza di una soluzione conforme ai suoi diritti, avrebbe adito le vie legali. In tale missiva si legge anche la seguente frase: “si allega documentazione medica” (senza alcuna ulteriore specificazione).

In risposta alla descritta missiva del XXX del 7 - 22 gennaio 2008, la Compagnia AXA Assicurazioni S.p.A. - Centro liquidazione danni, inviava una ulteriore “richiesta informazioni/documenti” del 30 gennaio 2008 (doc. in atti), missiva di cui non risulta contestata l’avvenuta ricezione (cfr., anche le note autorizzate depositate dall’attore il 26 febbraio 2010, ove nulla si eccepisce al riguardo), che può quindi ritenersi provata in considerazione del comportamento processuale dell’attore. Nella missiva del 30 gennaio 2008 si richiedeva, nuovamente, al danneggiato di fornire all’assicuratore ulteriore certificazione medica sull’evoluzione delle lesioni, in originale. La difesa di AXA Assicurazioni S.p.A., nella comparsa di costituzione, ha dedotto che anche questa seconda richiesta di integrazioni ex art 148, comma quinto, C.d.a., era rimasta senza esito alcuno, circostanza che - a suo avviso - determinerebbe l’improponibilità della domanda giudiziale.

  1. 2 - La domanda del signor X.

    La domanda giudiziale del signor X è stata proposta dopo la procedura stragiudiziale ex art. 148 c.d.a., che si è conclusa con la corresponsione, allo stesso danneggiato sig X, della somma di euro 300,00= , da questi ritenuta non congrua e trattenuta a titolo di acconto.

    Con ricorso depositato in data 5 novembre 2008 presso l’intestato Ufficio, notificato unitamente al decreto di conversione nel rito ordinario e contestuale fissazione di udienza, il signor X ha convenuto in giudizio la società proprietaria e l’assicuratore del furgone Fiat Ducato, il cui conducente veniva indicato come unico responsabile del sinistro, chiedendone la condanna in solido al risarcimento “dei danni fisici e morali, nonché di tutti i danni di qualsiasi natura subiti e subendi dal ricorrente a seguito del sinistro per cui è causa”, ITA gg. 20, ITP al 50% gg. 30, invalidità permanente in ragione del 4% della totale; danno morale; rimborso delle spese mediche, di ricovero e fisioterapia, di C.T.; compenso per l’attività e l’assistenza stragiudiziale svolta dal patrocinatore e consulente medico-legale.

    Il Giudice di Pace, con decreto steso in calce al ricorso proposto ex art. 3 l. 102/2006 convertiva il rito speciale in rito ordinario, e fissava ex art. 320 c.p.c. l’udienza di prima comparizione.

    La società proprietaria del furgone Fiat Ducato è rimasta contumace, mentre si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni AXA Assicurazioni S.p.A..

    1.3 - Le eccezioni di improponibilità sollevate dalla Compagnia di Assicurazioni convenuta in giudizio.

    La Compagnia di Assicurazioni, convenuta in giudizio ai sensi dell’art. 144 c.d.a., ha eccepito l’improponibilità della domanda, pur avendo provveduto, nel corso della procedura stragiudiziale ex art. 148 c.d.a., a versare al pedone danneggiato una certa somma, da questi...

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