Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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Arch. loc. e cond. 5/2013
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
ORD. DI RINVIO 16 SETTEMBRE 2012
EST. CRASCI – DI STEFANO C. CONDOMINIO PIAZZA DUCA DI CAMASTRA 18/8
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Termine di trenta giorni y Decorrenza y
Condòmini assenti alla seduta y Dalla data di co-
municazione della deliberazione y Omessa previsio-
ne a che la comunicazione avvenga con le stesse
garanzie di conoscibilità dell’atto previste per la
notif‌icazione di atti giudiziari y Irragionevolezza y
Violazione del diritto di difesa y Questione rilevan-
te e non manifestamente infondata di legittimità
costituzionale.
. É rilevante e non manifestamente infondata, in ri-
ferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 1137,
1334 e 1335 c.c., nella parte in cui non prevedono che
la comunicazione della deliberazione assembleare che,
nei confronti dei condomini i quali non abbiano preso
parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale
del termine di trenta giorni di cui al detto art. 1137 c.c.,
sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità
dell’atto previste per la notif‌icazione degli atti giudizia-
ri. (c.c., art. 1134; c.c., art. 1135; c.c., art. 1137) (1)
(1) Le citate Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 49 e Corte cost., 23 settem-
bre 1998, n. 346 trovano pubblicazione, rispettivamente, in questa Rivi-
sta 1990, 13 e in Arch. civ. 1998, 1330 con nota di PAOLO ROLLERI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, a fondamento della propria opposizione a
delibere condominiali ed a pedissequo decreto ingiuntivo,
la Di Stefano – onde valutarsi la tempestività della sua im-
pugnazione della delibera assembleare del 3 agosto 2010,
alla cui seduta non prendeva parte – anzitutto eccepiva
che il relativo verbale gli fosse stato spedito con lettera
raccomandata in relazione alla quale “il postino lasciava
aff‌isso alla porta dell’opponente l’avviso il 6 agosto 2010, os-
sia quasi a ridosso di ferragosto, e la raccomandata è stata
restituita al mittente subito dopo ferragosto, cioè durante
il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
Quindi, di detta sospensione dei termini la sig.ra Di Stefa-
no non ha potuto benef‌iciare, poiché al rientro dalle ferie
estive essa non ha potuto rintracciare la raccomandata
de qua, essendo già stata restituita al mittente [… … …
…]. La sig.ra Di Stefano è stata privata illegittimamente
di tale suo sacrosanto diritto di conoscere, esaminare ed
eventualmente impugnare la delibera assembleare che si
è formata in assenza della sua volontà, ed in quanto tale
essendo irrituale non è ad essa opponibile e non poteva
essere posta a base del d.i. che oggi si impugna”:
- che pare al sottoscritto Istruttore che quanto sopra
ponga (come già si anticipava in ordinanza in atti del 16/18
aprile 2012) problema di legittimità costituzionale – in
riferimento all’art. 24 Cost. – del combinato disposto degli
artt. 1137, 1334 e 1335 c.c., nella parte in cui non prevedo-
no che la comunicazione della deliberazione assembleare
che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso
parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del
termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 c.c. sia pre-
sidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell’atto
previste per la notif‌icazione degli atti giudiziari;
- che la natura del termine de quo di termine c.d. so-
stanziale a rilevanza processuale – così come conduceva
all’affermazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, “nella parte in cui non
dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche
al termine di trenta giorni – di cui all’art. 1137 c.c. – per
l’impugnazione delle delibere dell’assemblea condomi-
niale” (Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 49) – pare che non
possa non condurre, d’altro canto, a ritenere la contrarietà
a Costituzione del citato art. 1335 c.c. che – di seguito al
disposto dell’art. 1334 c.c. secondo cui “Gli atti unilaterali
producono effetto dal momento in cui pervengono a cono-
scenza della persona alla quale sono destinati” – preve-
de che siffatta conoscenza si debba presumere già nel
momento in cui dette dichiarazioni negoziali unilaterali
“giungono all’indirizzo del destinatario” [“se questi non
prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità
di averne notizia”] in tutti i casi: vale a dire anche – ma
irragionevolmente, ed in contrasto (si è del parere) con
il diritto di difesa reso inviolabile dall’invocato parametro
di costituzionalità – nelle ipotesi in cui il momento della
avvenuta conoscenza (reale o presunta) segni il decorso
iniziale di termine di decadenza entro il quale poter adire
quelle vie giudiziali che rappresentino per il titolare l’uni-
co rimedio per far valere il suo diritto;
- che, come affermato da Corte cost. 23 settembre 1998,
n. 346, “Se rientra nella discrezionalità del legislatore la
conformazione degli istituti professionali e, quindi, la di-
sciplina delle notif‌icazioni, un limite inderogabile di tale
discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del
notif‌icatario” (ed analoga appare la posizione del comuni-
catario, se la comunicazione dia luogo alla decorrenza del
termine per agire in giudizio che rappresenti per il titolare
l’unico rimedio per far calere il suo diritto): ciò che in quel-
la sede di scrutinio di costituzionalità conduceva a conclu-

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