Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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Rivista penale 3/2015
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, ORD. DI RINVIO
15 GENNAIO 2015, N. 1782
(UD. 16 OTTObRE 2014)
PRES. VESSIChELLI – EST. CAPUTO – P.M. MAZZOTTA (DIff.) – RIC. ChIARION
Banche y Attività bancaria y Abuso di informa-
zioni privilegiate y Art. 187 bis, comma 1, D.L.vo n.
58/1998 y Violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in
relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU y
Questione rilevante e non manifestamente infon-
data di legittimità costituzionale.
Cosa giudicata penale y Effetti y Inammissibilità
di un secondo giudizio y Medesimo fatto y Identi-
tà del fatto contestato in sede penale e di quello
def‌initivamente accertato in sede amministrativa y
Art. 649 c.p.p. y Violazione dell’art. 117, comma 1,
Cost. in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU y Questione rilevante e non manifestamente
infondata di legittimità costituzionale y Fattispecie
in tema di abuso di informazioni privilegiate in am-
bito f‌inanziario.
. È rilevante e non manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale, per violazione
dell’art. 117 , comma 1, Cost. in relazione all’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, del
D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187-bis, comma 1,
(Testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione f‌inanziaria, ai sensi della L. 6 febbraio 1996, n.
52, artt. 8 e 21) nella parte in cui prevede “Salve le san-
zioni penali quando il fatto costituisce reato” anzichè
“Salvo che il fatto costituisca reato”. (d.l.vo 24 febbraio
1998, n. 58, art. 187 bis) (1)
. È rilevante e non manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale, per violazione
dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dell’art.
649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità
della disciplina del divieto di un secondo giudizio al
caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedi-
mento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’ambito
di un procedimento amministrativo per l’applicazione
di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura
penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei
relativi Protocolli. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 649) (2)
(1, 2) Interessanti questioni che richiamano l’attenzione sulla nota
sentenza della Corte EDU, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens c.
Italia, in www.giustizia.it, che ha rilevato l’incompatibilità con il di-
vieto del ne bis in idem del regime del “doppio binario” sanzionatorio
(penale e amministrataivo) previsto dalla legislazione italiana per gli
abusi del mercato. Per un’approfondita disamina degli aspetti affron-
tati dalla sentenza Grande Stevens, v. la Relazione n. 35/14 dell’Uff‌icio
Massimario della Corte di Cassazione, in www.Cortedicassazione.it.
In dottrina, cfr. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia
condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipola-
zione del mercato, in www.penalecontemporaneo.it; VIGANÒ, Dop-
pio binario sanzionatorio e ne bis idem: verso una diretta applica-
zione dell’art. 50 della Carta?, ibidem; G. DE AMICIS, Ne bis in idem
e ‘doppio binario’ sanzionatorio: prime rif‌lessioni sugli effetti della
sentenza ‘Grande Stevens’ nell’ordinamento italiano, ibidem. Sulla
portata della disciplina di cui all’art. 649 c.p.p., v. Cass. pen., sez. un.,
28 settembre 2005, n. 34655, in Arch. nuova proc. pen. 2005, 669.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011,
il Tribunale di Milano aveva dichiarato Roberto Chiarion
Casoni colpevole del reato - commesso in data antecedente
e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all’art. 184, comma
1, lett. b), D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione f‌inanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52:
d’ora in poi, TUF), perchè, essendo in possesso di informa-
zioni privilegiate in ragione dell’esercizio dell’attività lavo-
rativa o professionale di analista f‌inanziario presso la sede
londinese di Citigroup Global Markets Ltd., comunicava tali
informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del
lavoro o professione; segnatamente, a conoscenza dell’im-
minente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca
dello stesso Casoni redatta su Banca Italease, contenente
una raccomandazione “buy” e un “target price” delle azioni
Italease, quotate sul MTA di Milano, pari ad euro 39 (ov-
vero sensibilmente superiore al prezzo di mercato, pari ad
euro 26,73 nella seduta MTA del 23 gennaio 2006), comu-
nicava tali informazioni, al di fuori del normale esercizio
del lavoro e violando le regole di riservatezza della stessa
Citigroup in materia di ricerche f‌inanziarie, a sette opera-
tori di mercato. L’imputato era stato condannato, con la so-
spensione condizionale della pena, a un anno di reclusione
e a 50.000 euro di multa e alle pene accessorie, nonché al
risarcimento dei danni, liquidati in euro 100.000, in favore
della parte civile Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa (d’ora in poi, Consob).
2. Con sentenza deliberata in data 16 gennaio 2013, la
Corte di appello di Milano ha concesso all’imputato il be-
nef‌icio della non menzione della condanna, confermando
nel resto la sentenza di primo grado.

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