ORDINANZA 8 luglio 2009 - Nomina del comitato tecnico per la designazone degli organismi notificati di cui all''articolo 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. (09A09576)

IL CAPO DIPARTIMENTO

per le comunicazioni

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita';

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che recepisce la direttiva 1999/5/CE, con relativo allegato VI;

Vista l'ordinanza del segretario generale del 6 giugno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Ravvisata la necessita' di aggiornare il comitato tecnico di cui all'ordinanza del segretario generale del 6 giugno 2006;

A d o t t a la seguente ordinanza:

Art. 1.

  1. Il capo del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 2, designa con decreto gli organismi notificati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269. La designazione ha una durata di tre anni.

    Art. 2.

  2. Il comitato tecnico e' nominato con ordinanza del capo del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico ed e' composto:

    1. dal capo del Dipartimento, che lo presiede;

    2. dal direttore della direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha le funzioni di vicepresidente;

    3. dai direttori generali della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, e dal direttore della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

  3. Il compito di segretario del comitato e' svolto da un funzionario con qualifica non inferiore a ingegnere direttore coordinatore;

  4. Per la validita' delle riunioni del comitato tecnico devono essere presenti, oltre al presidente o al vicepresidente, almeno tre membri.

  5. Il comitato decide a maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.

  6. Il comitato dura in carica quattro anni.

    Art. 3.

  7. Il...

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