Ordinanza sindaco di caminata (piacenza) per la custo dia dei cani

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PRATICA pra
Arch. loc. e cond. 1/2014
ORDINANZA SINDACO DI CAMINATA (PIACENZA) PER LA CUSTODIA DEI CANI
30 ottobre 2013, n. 3, Prot. n. 1084. Ordinanza per la custodia dei cani.
PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc. . . .) a causa
dell’incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni anche liquide degli animali,
provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;
RILEVATO altresì che tali situazioni possono determinare problemi igienico-sanitari determinate dalla presenza di
escrementi di cani in tali zone del paese;
CONSIDERATO indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell’igiene del
suolo pubblico e la detenzione di animali;
DATO ATTO che la presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la
sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;
RILEVATA la necessità di limitare l’accesso dei cani nelle aree verdi comunali ed in particolare nelle aree del campo
sportivo, al f‌ine di tutelare l’igiene e la salute dei frequentatori;
RITENUTO opportuno adottare i necessari provvedimenti a tutela dell’igiene e sanità delle persone, dell’ambiente,
nonché del decoro del patrimonio comunale, prevedendo che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro
conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle
deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
RITENUTO altresì di prevedere che le deiezioni liquide vengano prontamente lavate mediante versamento di acqua
da parte dei proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione che dovranno quindi siano muniti di
bottigliette di acqua con cui bagnare immediatamente le deiezioni liquide;
- VISTO l’art. 7 del D.L.vo n. 267/2000;
- VISTA la Legge Regionale n. 27/2000;
- VISTA la D.G.R. 1608/2000;
- VISTO l’art. 672 c.p.;
- VISTA la L. n. 689/1981;
ORDINA
ai proprietari di cani e di altri animali domestici e non, ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:
1. di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle
stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc.;
2. di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro stru-
mento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei contenitori
dei rif‌iuti indifferenziati dopo essere state introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi;
3. di munirsi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di bottiglietta di acqua per il lavaggio immediato delle deie-
zioni liquide degli animali in loro custodia;
4. di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
5. di assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga.
Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani da guida ed a per-
sone con evidenti problemi di handicap sia f‌isico che mentale ed ai cani in dotazione delle Forte di polizia in generale
durante l’esercizio delle proprie funzioni.
AVVERTE
che i trasgressori all’obbligo di rimozione immediata delle deiezioni da luoghi pubblici, precedentemente indicati,
non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25,00 a 500,00 €, ai
sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla con-
testazione immediata della violazione o dalla notif‌icazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81.
DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caminata e reso noto a tutta la
cittadinanza anche tramite pubblici avvisi e aff‌issioni.

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