ORDINANZA 5 novembre 2007 - Modalita'' di recupero delle carenze scolastiche. (Ordinanza n. 92).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante ´Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universitaª, che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b);

Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

Vista l'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Ordina:

Art. 1. Finalita' della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado

  1. La valutazione e' un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualita' degli apprendimenti.

  2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualita' del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.

    Art. 2.

    Attivita' di recupero

  3. Le attivita' di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.

  4. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.

  5. Nelle attivita' di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un piu' elevato numero di valutazioni insufficienti.

  6. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresi' periodicamente notizia alle famiglie.

  7. Le attivita' di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.

  8. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresi' le modalita' di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonche' modalita' di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avra' cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonche' all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilita' delle risorse.

  9. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attivita' sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto...

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