n. 258 ORDINANZA 23 - 31 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia, approvata in seconda lettura con deliberazione del Consiglio regionale dell'11 maggio 2012, n. 86 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-22 giugno 2012, depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2012. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che, con ricorso notificato il 20-22 giugno 2012 e depositato il 26 giugno 2012 (ricorso n. 99 del 2012), il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia dell'11 maggio 2012 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia), approvata dal Consiglio regionale, in prima lettura, con deliberazione n. 74 del 24 gennaio 2012 e confermata, in seconda lettura, con deliberazione n. 86 dell'11 maggio 2012, per violazione degli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

che la delibera legislativa statutaria della Regione Puglia, composta da un unico articolo, riduce il numero dei consiglieri regionali pugliesi da settanta a sessanta;

che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la modifica statutaria, pur prevedendo una riduzione del numero dei consiglieri, e' in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in base al quale il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere «uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;

a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni...

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